È stata approvata e registrata alla Corte dei Conti l'ordinanza del commissario straordinario per la ricostruzione che fa slittare al 31 dicembre 2019 il termine per la presentazione delle domande di contributo per gli interventi definiti di «immediata esecuzione». A tre anni dall'inizio dalle sequenze sismiche che hanno colpito il Centro Italia, e alla luce dei gravi ritardi, il termine «immediata esecuzione» risulta a dir poco anacronistico, ma è così che la legge definisce gli interventi su edifici con danni lievi, classificati non agibili o non utilizzabili e che necessitano soltanto di interventi di immediata riparazione.
Per tale categoria di interventi, l'ordinanza (numero 8), registrata lo scorso 12 agosto, fissa anche un altro importante termine: entro il 30 settembre 2019 i soggetti legittimati a presentare domanda di contributo per gli interventi di immediata esecuzione, devono trasmettere tramite Pec, al commissario straordinario ed ai vice commissari, il conferimento dell'incarico al professionista per la presentazione della pratica relativa agli interventi di immediata esecuzione.
Amatrice, foto del 25 ottobre 2016. Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile - Presidenza del Consiglio dei Ministri
Alla domanda di contributo, nel solo caso di schede Fast, per le quali non sia stata presentata la scheda Aedes, quest'ultima può essere presentata contestualmente al progetto entro il 31 dicembre 2019.
Nel caso in cui non venga rispettato il termine del 31 dicembre 2019, si applica il comma 4 dell'articolo 8 del decreto legge n. 189/2016. In pratica, le domande di contribuito presentate oltre tale data vengono ritenute inammissibili e determinano anche la decadenza dal contributo per l'autonoma sistemazione eventualmente percepito dal soggetto interessato.
L'ordinanza è dichiarata immediatamente efficace ed è entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul sito istituzionale del commissario straordinario del Governo.
di Mariagrazia Barletta
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