Dato l'intervento edilizio richiesto dal committente, la responsabilità della scelta del giusto titolo autorizzativo spetta al professionista. E questo vale anche se c'è un accordo illecito fra le parti per porre in essere un abuso edilizio. A dirlo è la Cassazione con l'ordinanza 18342 del 2019.
Inoltre, l'eventuale incompletezza dell'istruttoria della pratica amministrativa e l'erronea individuazione del titolo autorizzativo, avendo carattere strumentale e preliminare rispetto all'esecuzione dell'opera, non possono ricadere sul committente che, da profano, non avrebbe gli strumenti per percepire l'errore. Sono queste le conclusioni a cui è giunta la Corte di Cassazione chiamata ad esaminare un caso di abuso edilizio in seguito al quale il committente aveva ritenuto di rivalersi sul progettista e direttore dei lavori.
Il fatto
Il committente chiedeva che fosse dichiarata la risoluzione del contratto d'opera stipulato con il progettista affinché quest'ultimo fosse condannato al risarcimento dei danni. Richiesta rigettata dal Tribunale di Lodi secondo cui non c'era modo di provare che al progettista chiamato a rispondere in tribunale fosse stato conferito l'incarico per le opere ritenute abusive. Tra l'altro, secondo il Tribunale, le prestazioni indicate negli avvisi di parcella non riconducevano agli interventi rilevatisi abusivi.
«Il ricorrente - si legge nell'ordinanza - asseriva che il professionista, progettista e direttore dei lavori, aveva omesso, a sua insaputa, di presentare al Sindaco e al Responsabile del Servizio Settore edilizia privata, la relazione tecnica illustrativa degli interventi da realizzare su sua commissione: relazione che egli aveva ricevuto in copia, in occasione della sottoscrizione della DIA, e che conteneva l'elenco delle singole opere oggetto dell'intervento di manutenzione straordinaria; lamentava, inoltre, che il convenuto neppure in seguito, avvedutosi dell'errore, avesse presentato una variante. La mancanza di tale relazione, l'unica in cui venivano descritti tutti i lavori da realizzare, anche quelli rivelatisi abusivi, aveva determinato, ad avviso del ricorrente, l'adozione dell'ordinanza di demolizione [...]».
Il progettista e direttore dei lavori, secondo il ricorrente «avrebbe dovuto essere considerato responsabile per avere eseguito delle opere sanzionate come abusive e, per l'effetto, non solo non avrebbe avuto diritto di percepire l'onorario pattuito, ma sarebbe stato tenuto a restituire quanto ricevuto, a corrispondergli il danno all'immagine, gli importi pagati per la realizzazione delle opere e a rifonderlo delle spese di lite e di tutti gli esborsi per sanzioni, multe, spese di rimessione in pristino, difesa in sede penale».
La Corte di Appello
La Corte di Appello di Milano confermava la sentenza del Tribunale, «ritenendo che l'ordinanza comunale di demolizione desse atto che, durante il sopralluogo del responsabile comunale, la formazione del bagno e del portico e la copertura del passaggio pedonale risultavano riconducibili a nuova costruzione realizzata in assenza di permesso di costruire. La planimetria allegata alla Dia, infatti, non menzionava gli interventi rivelatisi abusivi e il lamentato inadempimento del professionista [..] non trovava riscontro nel confronto tra l'elenco delle opere redatto da questi e quelle contestate dalla PA».
La Cassazione ribalta le conclusioni del Tribunale e della Corte di Appello
Con l'ordinanza 18342 la Cassazione ribalta le conclusioni del Tribunale di Lodi e della Corte di Appello.
«Sia il Tribunale che la Corte d'Appello - si legge nell'ordinanza - si sono limitati ad escludere la responsabilità del professionista sull'assunto che non fosse provato che gli fosse stato conferito l'incarico di eseguire proprio ed anche le opere risultate abusive. Non hanno, tuttavia, tenuto conto del fatto che - non risultando escluso che dette opere siano state realizzate sotto la sua direzione - egli non poteva sottrarsi alle domande formulate dal committente, se non provando di aver stipulato con lui un contratto contra legem al fine di perpetrare un abuso edilizio che, al netto delle implicazioni estranee all'odierna vicenda, avrebbe precluso all'istante di lamentarsi delle conseguenze di un comportamento conforme a quanto, sia pure illecitamente, convenuto».
«Nei rapporti interni, provato il conferimento dell'incarico di progettare e dirigere i lavori edilizi, con individuazione dell'impresa costruttrice e con assunzione dell'incarico di provvedere agli adempimenti urbanistici ed edilizi, è da ritenere che, quand'anche i lavori rivelatisi abusivi non fossero stati da lui progettati», il professionista «in quanto anche direttore dei lavori, avesse un obbligo di controllo e di verifica, il quale oltre ad un controllo dinamico, continuativo, di accertamento per gradi e tappe intermedie della effettiva concretizzazione e specificazione di quanto programmato e, quindi, dovuto, comprendeva anche un obbligo di controllo e di verifica, per così dire, statico e retrospettivo di comparazione tra l'opera da realizzare, quella oggetto del programma negoziale e da lui stesso progettata, e quella che in concreto veniva realizzata (Cass. 05/10/2018, n. 24555), la quale, oltre che difforme rispetto a quella da lui stesso progettata, risultava anche priva dei necessari titoli autorizzatori».
«Il cumulo dell'incarico di progettista dei lavori e di direttore degli stessi - continuano i giudici - fa sì che egli debba rispondere nei confronti del committente della conformità del progetto alla normativa urbanistica, della individuazione in termini corretti della procedura amministrativa da utilizzare, così da assicurare l'acquisizione del permesso di costruire e la realizzazione di quanto commissionato in conformità con la normativa edilizia».
Le conclusioni
Infine, recita ancora l'ordinanza, «la giurisprudenza di questa Corte ritiene, in particolare, che la scelta del titolo autorizzativo all'esecuzione di opere, in relazione al tipo di intervento edilizio progettato, rientri nelle competenze tecniche del professionista incaricato di progettare l'opus finanche nell'ipotesi un accordo illecito fra le parti per porre in essere un abuso edilizio (Cass. 21/05/2012, n. 8014). Sicché la incompletezza della istruttoria della pratica amministrativa o l'erronea individuazione del titolo autorizzatorio, avendo carattere strumentale e preliminare rispetto all'esecuzione dell'opera su cui (il professionista nda), in quanto direttore dei lavori, aveva uno specifico ed ulteriore obbligo di controllo e di verifica, non possono ricadere sul committente che, in quanto profano, neppure avrebbe avuto gli strumenti per percepire l'errore».
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