Va in "Gazzetta ufficiale" il decreto legge che autorizza il ministero dell'Istruzione a bandire, entro il 2019, il concorso ordinario e quello straordinario per la selezione di docenti della scuola secondaria (medie e superiori).
Il Dl dovrà essere convertito in legge e occorre un ulteriore passaggio fondamentale: è necessario un decreto del Miur che vada a stabilire i termini e le modalità di presentazione delle istanze di partecipazione.
Concorso ordinario
Per partecipare al concorso ordinario costituisce titolo di accesso il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure il possesso congiunto di:
- laurea magistrale o a ciclo unico oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;
- 24 crediti formativi universitari o accademici, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche.
Inoltre, va ricordato che - secondo quanto stabilito dal Dlgs 59 del 2017 -: «I soggetti in possesso di abilitazione per altra classe di concorso (rispetto a quella per la quale si concorre, nda) o per altro grado di istruzione sono esentati dal conseguimento dei Cfu/Cfa [...] quale titolo di accesso, fermo restando il possesso del titolo di accesso alla classe di concorso ai sensi della normativa vigente».
Le modalità di espletamento del concorso ordinario non sono state modificate, restano quelle stabilite dal DLgs 59 (articolo 6), che (per i posti comuni) prevede tre prove di esame, delle quali due, a carattere nazionale, sono scritte e una orale.
Per verificare le classi di concorso alle quali hanno accesso gli architetti si rimanda al decreto che le ha revisionate nel 2017.
Concorso straordinario
Docenti delle scuole secondarie statali
Il concorso straordinario è riservato a chi, tra gli anni scolastici 2011/2012 e 2018/2019, abbia accumulato almeno tre annualità di servizio (su posto comune o di sostegno nelle scuole secondarie statali) e abbia svolto almeno un anno di servizio nella classe di concorso per la quale intende concorrere. Ovviamente è necessario il possesso del titolo di studio richiesto per la specifica classe di concorso per la quale ci si candida. Per verificare le classi di concorso alle quali hanno accesso gli architetti si rimanda al decreto che le ha revisionate nel 2017.
Si può partecipare per un'unica regione per il sostegno o, in alternativa, per una sola classe di concorso. È consentita la partecipazione sia alla procedura straordinaria sia al concorso ordinario, anche per la medesima classe di concorso e tipologia di posto.
La procedura prevede lo svolgimento di una prova scritta (si tratta di quesiti a risposta multipla) che si intende superata con un punteggio minimo di 7/10. Segue la formazione di una graduatoria di vincitori, sulla base del punteggio riportato nella prova scritta e della valutazione dei titoli. I vincitori sono immessi in ruolo nel limite dei posti annualmente autorizzati e ammessi al periodo di formazione iniziale e prova.
Il periodo di formazione iniziale sarà integrato con una prova orale (serve un decreto del Miur che ne definisca i dettagli), da superarsi con il punteggio di sette decimi.
Precari delle paritarie
Ai fini della sola abilitazione all'insegnamento, la procedura concorsuale straordinaria è aperta anche a chi le tre annualità le ha accumulate tramite servizio prestato presso le scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione. Per essi la procedura concorsuale è composta da una prova scritta con quesiti a risposta multipla. Chi ha conseguito un punteggio minimo di 7/10 potrà conseguire l'abilitazione all'insegnamento.
I candidati possono abilitarsi purché «abbiano in essere un contratto di docenza a tempo determinato di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche presso una istituzione scolastica o educativa del sistema nazionale di istruzione, ferma restando la regolarità della relativa posizione contributiva». Inoltre devono conseguire (se non ne sono già in possesso) i 24 crediti formativi universitari o accademici e superare una prova orale.
di Mariagrazia Barletta
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