Ecobonus: cessione tra condòmini possibile, ma ad uno solo dei comproprietari dell'immobile

In caso di lavori di efficientamento energetico realizzati sulle parti comuni di un edificio, ogni singolo condòmino  - se ne ha i requisiti - può cedere ad uno dei comproprietari dello stabile il credito d'imposta corrispondente alla detrazione spettante, ma deve farlo nei confronti di uno solo dei comproprietari. In pratica, la detrazione non può essere ceduta a più soggetti comproprietari dell'edificio interessato dai lavori di riqualificazione energetica.

È quanto chiarisce l'Agenzia delle Entrate con la risposta numero 481 ad un interpello.

Ecobonus, detrazione non frazionabile: al primo trasferimento deve essere ceduta per intero e ad un unico soggetto

La legge di Bilancio 2017 - ricorda l'Agenzia delle Entrate - ha introdotto la cessione del credito di imposta per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali. Si tratta di interventi applicati ad almeno un quarto della superficie disperdente lorda dell'involucro edilizio o finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva (che conseguano almeno la qualità media di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015).

In tali casi - viene ricordato con la risposta all'interpello - i condòmini possono optare per la cessione del credito corrispondente alla detrazione (pari, rispettivamente, al 70 o al 75 per cento delle spese sostenute) ai fornitori che hanno effettuato gli interventi oppure ad altri soggetti privati, con facoltà di successiva cessione del credito. La detrazione - afferma la legge - non può essere ceduta ad istituti di credito ed intermediari finanziari. Dal 1° gennaio 2017, inoltre, possono cedere il credito ai privati anche coloro che ricadono nella cosiddetta no tax area.

La detrazione può essere ceduta, a titolo esemplificativo, agli altri soggetti titolari delle detrazioni spettanti per i medesimi interventi condominiali. Dopo aver richiamato i principi che regolano il meccanismo della cessione del credito, le Entrate giungono alla conclusione: la detrazione spettante non può essere oggetto di frazionamento, ossia il singolo condòmino deve cederla per intero e può farlo, all'atto della prima cessione, a beneficio di un solo soggetto.

In altre parole: «Solo uno dei comproprietari dell'unità abitativa in condominio, nel rispetto delle modalità previste, potrà ricevere sotto forma di credito d'imposta la detrazione spettante ad un altro condomino per le spese da questi sostenute per interventi di riqualificazione energetica».

«Il condomino (cessionario) una volta che il credito d'imposta è divenuto disponibile, potrà cedere, in tutto o in parte, il credito acquisito ad altri soggetti privati, sempreché collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione».

di Mariagrazia Barletta

 

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