È approdato nella "Gazzetta ufficiale" di sabato 23 novembre il decreto, firmato dai ministri per il Sud, dell'Economia e dello Sviluppo economico, che rende operativa l'estensione dell'incentivo "Resto al Sud" anche ai professionisti e agli under 46. Il decreto era stato firmato lo scorso agosto, ma solo ora è stato pubblicato (entra in vigore l'8 dicembre 2019).
A circa un anno dalla legge di Bilancio che ha previsto l'ampliamento della platea dei beneficiari, l'incentivo, volto al sostegno di nuove attività imprenditoriali e libero-professionali, da avviare nelle regioni del Sud Italia, diventa dunque realtà anche per i professionisti. Non appena il decreto sarà in vigore, Invitalia, ossia il soggetto gestore della misura per conto della Presidenza del Consiglio dei ministri, potrà aprire la piattaforma di presentazione delle domande ai nuovi destinatari.
L'incentivo è a sportello: le domande vengono esaminate senza graduatorie in base all'ordine cronologico di arrivo e fino ad esaurimento delle risorse, che per il 2019 ammontano a 462 milioni di euro. L'istruttoria è gestita da Invitalia, che valuta anche la sostenibilità tecnico-economica del progetto entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza (i tempi sono sospesi in caso di richiesta di integrazioni).
Decreto di modifica al regolamento attuativo dell'incentivo Resto al Sud
Soggetti beneficiari
Resto al Sud è riservato ai residenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia o a coloro che vi si trasferiscono entro sessanta giorni, o entro centoventi giorni se residenti all'estero, dalla comunicazione del positivo esito dell'istruttoria.
La misura è stata finora appannaggio delle sole imprese, con la manovra 2019 è stata estesa ai professionisti ed è stata elevata a 45 anni la soglia di età massima stabilita come requisito di accesso.
In cosa consiste l'agevolazione
L'agevolazione consiste in un finanziamento, fino a 50mila euro, per la creazione di nuove attività (fino a 200mila euro in caso di società). Copre i costi per la ristrutturazione o manutenzione straordinaria di beni immobili, per l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature e programmi informatici e per le principali voci di spesa utili all'avvio dell'attività.
Una parte del finanziamento è a fondo perduto e copre il 35 per cento dell'investimento. La restante è demandata ad un finanziamento bancario, garantito dal Fondo di Garanzia per le Pmi, i cui interessi sono interamente coperti da un contributo in conto interessi. Dunque, si tratta di un prestito a tasso zero e va rimborsato entro otto anni dalla concessione del finanziamento, di cui i primi due anni di pre-ammortamento.
I requisiti di accesso
Innanzitutto nei dodici mesi che precedono la richiesta di agevolazione, i professionisti non devono essere stati titolari di partita Iva per un'attività analoga a quella per la quale si richiede il finanziamento.
Più nel dettaglio - si legge nel nuovo decreto attuativo - per lo svolgimento di attività libero-professionali non bisogna «essere titolari di partita Iva per l'esercizio di un'attività analoga a quella proposta nei dodici mesi precedenti la presentazione della domanda di agevolazione. In particolare, non possono presentare istanza i soggetti che risultano essere titolari, nei dodici mesi precedenti la presentazione della domanda, di partita Iva associata ad un codice Ateco identico, fino alla terza cifra di classificazione delle attività economiche, a quello corrispondente all'attività oggetto di domanda di ammissione alle agevolazioni».
Ed ancora, non possono accedere all'incentivo coloro che hanno beneficiato, nell'ultimo triennio, a decorrere dalla data di presentazione della domanda, di ulteriori misure a livello nazionale a favore dell'autoimprenditorialità.
Inoltre, il beneficiario, a pena di decadenza, non deve risultare titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Per le attività libero-professionali svolte in forma individuale, non è necessario costituire società ma sono richieste unicamente la partita Iva e l'iscrizione all'ordine professionale.
In caso di società tra professionisti, queste possono essere costituite anche da soci che non abbiano i requisiti di età, «a condizione che la presenza di tali soggetti nella compagine societaria non sia superiore ad un terzo, e che gli stessi non abbiano rapporti di parentela fino al quarto grado con alcuno degli altri soggetti richiedenti».
di Mariagrazia Barletta
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