Non può avvalersi del regime forfettario il professionista che controlla (direttamente o indirettamente) una Srl se le due attività - quella della società controllata e quella del professionista autonomo - sono correlate. Come va interpretata tale causa ostativa, che dunque impedisce l'ingresso o la permanenza nel regime forfettario? L'Agenzia delle Entrate lo chiarisce con una risposta ad un interpello inviato da un contribuente.
Innanzitutto, affermano alle Entrate, la causa di esclusione dal regime forfettario ha l'obiettivo «di evitare artificiosi frazionamenti delle attività d'impresa o di lavoro autonomo svolte». Per la definizione di controllo diretto e indiretto il riferimento è il Codice civile e più precisamente l'articolo 2359 (vedere il riquadro in basso).
Una causa ostativa, due condizioni a cui prestare attenzione
Soprattutto, la risposta all'interpello chiarisce cosa si intende per riconducibilità tra l'attività societaria controllata e quella del libero professionista. Per capire se l'attività svolta dal professionista, come lavoratore autonomo, sia riconducibile alla società che il professionista controlla direttamente o indirettamente, bisogna fare riferimento alle attività effettivamente svolte dal contribuente (professionista) e dalla società.
Più nel dettaglio - scrivono alle Entrate -: «Sul punto, la circolare n. 9/E sopracitata (del 10 aprile 2019, nda) ha chiarito che occorre avere in ogni caso riguardo alle attività effettivamente svolte in concreto dal contribuente e dalla società a responsabilità limitata controllata, indipendentemente dai codici Ateco 2007 dichiarati, per valutarne la correlazione».
Nel caso in cui l'attività della società a responsabilità limitata controllata dal professionista e l'attività del professionista (persona fisica) in regime forfettario siano riconducibili alla stessa sezione Ateco, per valutare la riconducibilità diretto o indiretta delle due attività economiche, bisogna far riferimento ai servizi prestati dal professionista alla Srl.
Più nel dettaglio, se la persona fisica che usufruisce del regime forfetario effettua cessioni di beni o prestazioni di servizi tassabili con imposta sostitutiva alla società a responsabilità limitata direttamente o in direttamente controllata, allora c'è correlazione tra le due attività.
Dunque sono due gli aspetti a cui prestare attenzione: correlazione diretta o indiretta tra l'attività del professionista e quella della società, cui si aggiunge la condizione di controllo diretto o indiretto della società da parte del professionista. Per far scattare la causa ostativa devono verificarsi entrambe le due condizioni. In altre parole (delle Entrate): «In assenza di una delle predette condizioni, la causa ostativa non opera e il contribuente può applicare o permanere nel regime forfetario».
Codice civile, articolo 2359
Società controllate e società collegate
Sono considerate società controllate:
1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.
Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa.
Agenzia delle Entrate, risposta ad interpello n. 504 del 2019
di Mariagrazia Barletta
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