Gli incarichi di progettazione e di direzione lavori sotto soglia vanno aggiudicati con il criterio del prezzo più basso. Contributi maggiorati per edifici con bassa capacità strutturale. In caso di lavori per la riparazione di danni lievi, possono essere ammesse varianti fino al 30 per cento del contributo concesso. Ok alla procedura semplificata per interventi di riparazione e ricostruzione. Sono alcune delle novità contenute nella legge di conversione del decreto sisma, approvata al Senato.
Dunque, si attende ora la pubblicazione del provvedimento in Gazzetta ufficiale e la conseguente entrata in vigore. Di seguito le principali novità per il Centro Italia, tra le quali spunta una modifica al Tu Edilizia (Dpr 380 del 2001).
Prorogato lo stato di emergenza nel Centro Italia
Viene prorogato di un anno, ossia fino al 31 dicembre 2020, lo stato di emergenza nei territori del Centro Italia colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017.
Progettazione sotto soglia: aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso
In deroga al Codice degli appalti, gli incarichi di progettazione e gli altri servizi di architettura e ingegneria, compresa l'elaborazione degli atti di pianificazione e programmazione urbanistica, in caso di importi superiori a 40mila euro e inferiori alla soglia comunitaria (pari a 214mila euro dal prossimo gennaio o 139mila per bandi di amministrazioni centrali), la legge dispone che l'aggiudicazione avvenga attraverso il criterio del prezzo più basso.
Contratti flessibili per profili di tipo tecnico
Oltre a poter stipulare contratti a tempo determinato per far fronte alla ricostruzione, regioni, province e comuni colpiti dagli eventi sismici potranno far ricorso a forme contrattuali flessibili per avvalersi di personale di profilo tecnico.
Contributi maggiorati per edifici più vulnerabili
Sul fronte della ricostruzione privata, viene prevista la possibilità di incrementare i contributi per interventi da realizzare su edifici con murature portanti di elevato spessore e di bassa capacità strutturale. Possibilità che deve essere recepita da un provvedimento commissariale. L'obiettivo del provvedimento è garantire una maggiorazione del contributo per quelle costruzioni che necessitano di interventi edilizi più onerosi.
Interventi strutturali in zone sismiche: modifica all'articolo 94-bis
Al comma 1 dell'art. 94-bis del DPR n. 380/2001, il riferimento al "peak ground acceleration-PGA" viene sostituito con quello ad "accelerazione AG" ai fini della definizione degli "interventi rilevanti per la pubblica incolumità".
Con una modifica sempre all'articolo 94-bis si stabilisce che alcune opere non costituiscono "interventi rilevanti" nei riguardi della pubblica incolumità se effettuati nelle località sismiche a bassa sismicità (zone 3 e 4). Tali opere sono:
• le nuove costruzioni che si discostano dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedono più articolati calcoli e verifiche;
• gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile;
• interventi relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso.
Avvenuta concessione del contributo: niente più trascrizioni nei registri immobiliari
Viene eliminato l'obbligo di trascrizione nei registri immobiliari dell'avvenuta concessione del contributo per la ricostruzione privata.
Trasformazione di edifici pubblici in abitazioni: possibile entro il 2020
Viene differito al 31 dicembre 2020 il termine entro il quale è possibile prevedere il ripristino con miglioramento sismico degli immobili di proprietà pubblica da destinare ad abitazioni per le popolazioni interessate dai terremoti dell'Italia centrale.
Ricostruzione pubblica: priorità assoluta a scuole ed università
Escludendo gli interventi già programmati in base alle ordinanze commissariali, la ricostruzione pubblica dovrà dare priorità a scuole e università. Tali edifici, se si trovano all'interno di centri storici, devono essere ripristinati o ricostruiti nel medesimo sito, a meno che per ragioni oggettive ciò non sia possibile. In tal caso la destinazione urbanistica dell'area deve comunque rimanere ad uso pubblico o essere considerata di pubblica utilità.
Riparazione di danni lievi: ok a varianti fino al 30% del contributo concesso
Con una modifica al Dl Terremoto (Dl 189 del 2016), si stabilisce che, in caso di lavori per la riparazione di danni lievi, possano essere ammesse varianti fino al 30 per cento del contributo concesso, qualora necessarie. Si prevede che ciò possa avvenire: nei limiti del contributo concedibile e purché le varianti siano compatibili con la vigente disciplina sismica, paesaggistica ed urbanistico-edilizia.
Immediata esecuzione: il commissario può far slittare il termine per la presentazione della documentazione
Relativamente agli interventi di immediata esecuzione, si dà al Commissario per la ricostruzione la possibilità di differire al 30 giugno 2020 il termine ultimo per la presentazione della documentazione necessaria per l'ottenimento dei contributi per i lavori eseguiti.
Procedura semplificata per interventi di riparazione e ricostruzione
Viene introdotta una procedura semplificata per la concessione del contributo per gli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione degli immobili privati che rientrino nei limiti di importo definiti con ordinanze commissariali. Ordinanze che devono essere emanate entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto sisma.
Si prevede che l'Ufficio speciale per la ricostruzione adotti il provvedimento di concessione del contributo sulla base della certificazione, firmata dal professionista, che attesta la completezza e regolarità amministrativa e tecnica del progetto. Tale certificazione deve anche attestare la conformità edilizia e urbanistica dell'intervento e quantificare il contributo concedibile. In sostituzione della conformità edilizia e urbanistica, per gli immobili ubicati nei comuni del cratere (elencati negli allegati 1, 2 e 2bis al Dl 189 del 2016), la certificazione rilasciata dal professionista può limitarsi a dimostrare la sola conformità dell'intervento proposto all'edificio preesistente il sisma.
Nel caso in cui gli interventi necessitino di pareri ambientali, paesaggistici, di tutela dei beni culturali o ricompresi in aree dei parchi nazionali o delle aree protette regionali, il professionista, nella domanda di contributo, chiede anche la convocazione della Conferenza regionale. Oltre che nei casi richiesti dal professionista, l'Ufficio speciale per la ricostruzione convoca la Conferenza regionale anche al fine di acquisire l'autorizzazione sismica e i pareri degli enti competenti al rilascio del permesso a costruire o del titolo unico per le attività produttive e comunque nei casi di sanatoria edilizia (decreto-legge n. 55 del 2018). Interviene l'Ufficio speciale anche nel caso in cui, anche se dovuto, il professionista ometta nella pratica la richiesta di convocazione della Conferenza.
Per quanto riguarda le domande per le quali non sia stato adottato il provvedimento di concessione del contributo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del Dl sisma, queste possono essere regolarizzate seguendo l'iter semplificato appena descritto.
Programmi straordinari regionali
Viene prevista l'adozione, da parte delle Regioni, di uno o più programmi straordinari di ricostruzione nei territori dei Comuni maggiormente colpiti dagli eventi sismici susseguitisi a partire dal 24 agosto 2016 in Italia centrale. I programmi possono essere adottati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Dl sisma, acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente presieduta dal Commissario straordinario.
Tali programmi, predisposti dal competente Ufficio speciale per la ricostruzione, autorizzano gli interventi di ricostruzione di edifici pubblici o privati in tutto o in parte lesionati, crollati o demoliti od oggetto di ordinanza di demolizione per pericolo di crollo, anche in deroga ai vigenti strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, a condizione che detti interventi siano diretti alla realizzazione di edifici conformi a quelli preesistenti quanto a collocazione, ingombro planivolumetrico e configurazione degli esterni, fatte salve le modifiche planivolumetriche e di sedime necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, igienico-sanitaria e di sicurezza.
Aggiornamento dei piani regionali per la gestione delle macerie
Viene disposto l'aggiornamento, entro il 31 dicembre 2019, dei piani regionali per la gestione delle macerie e dei rifiuti derivanti dagli interventi di ricostruzione. Più nel dettaglio, le regioni, sentito il commissario straordinario e fermo restando il limite delle risorse dallo stesso indicate, aggiornano i piani individuando, in particolare, i siti di stoccaggio temporaneo. In difetto di conclusione del procedimento entro la scadenza stabilita, il commissario straordinario può aggiornare comunque il piano, sentito il presidente della regione interessata.
Il piano "Resto al Sud" allargato ai comuni colpiti dai terremoti del 2016-2017
Il piano "Resto al Sud" viene esteso anche ai comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016, del 26 e 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017. Nei comuni che presentino una percentuale superiore al 50 per cento di edifici dichiarati inagibili con esito "E", l'incentivo si applica anche in deroga al limite di età di 45 anni previsto dal piano stesso (possono beneficiare di "Resto al Sud" gli under 46).
Incentivi anti-spopolamento
Le regioni potranno predisporre, con oneri a proprio carico, incentivi finanziari e premi a vantaggio di chi trasferisce la propria residenza nei comuni, con meno di 5.000 abitanti, colpiti dagli eventi sismici. Tali benefici sono attribuibili anche ai soggetti già residenti nei citati comuni.
Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate anche per coprire gli onorari dei professionisti
Viene estesa la destinazione delle risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate anche per le anticipazioni dei professionisti impegnati per la ricostruzione o riparazione di immobili privati. Va ricordato che il "decreto Genova" era intervenuto anche per disciplinare le modalità di pagamento dei compensi dovuti ai tecnici e ai professionisti impegnati nella ricostruzione privata del Centro Italia. Più nel dettaglio, all'atto della presentazione dei progetti, va corrisposto il 50 per cento del compenso relativo alle attività progettuali volte alla riparazione con rafforzamento locale o al ripristino con miglioramento sismico o alla demolizione e ricostruzione di immobili privati.
All'anticipo della parcella dei progettisti va aggiunto il pagamento del 50 per cento dell'onorario che spetta ai tecnici per la redazione della relazione geologica e per le indagini specialistiche resesi necessarie per la presentazione del progetto. Il restante importo, fino al raggiungimento del 100 per cento dell'intera parcella del professionista o studio tecnico professionale, compresa la relazione geologica e le indagini specialistiche, è corrisposto con gli stati di avanzamento dei lavori.
di Mariagrazia Barletta
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