Sismabonus: aggiornate le linee guida del Mit per la classificazione del rischio sismico

Sul sito del ministero delle Infrastrutture è stato pubblicato il Dm che aggiorna le linee guida del 2017 per la classificazione del rischio sismico nelle costruzioni. Il nuovo decreto (n. 24 del 9 gennaio 2020) è entrato in vigore oggi 16 gennaio, ossia il giorno successivo alla pubblicazione del regolamento sul sito del Mit.

Viene modificato l'articolo 3. In particolare si dispone che l'asseverazione del professionista (attestante la classe di rischio precedente l'intervento e quella conseguibile dopo l'esecuzione del progetto) venga allegata alla Scia o al permesso di costruire al momento della presentazione allo Sportello unico per l'edilizia (Sue), «tempestivamente e comunque prima dell'inizio dei lavori». 

Il comma 3 dell'articolo 3 così come è stato emendato
«Conformemente alle disposizioni regionali, il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico e l'asseverazione di cui al comma 2, (quella attestante la classe di rischio prima e dopo l'intervento, nda), devono essere allegati alla Segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire, al momento della presentazione allo sportello unico competente di cui all'articolo 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica, n. 380 del 2001, per i successivi adempimenti, tempestivamente e comunque prima dell'inizio dei lavori».

Viene dunque recepita la possibilità di presentare l'asseverazione del professionista anche allegandola al permesso di costruire. È ormai appurato, infatti, che sono ammessi al sisma-bonus anche gli interventi consistenti nella demolizione e ricostruzione di edifici adibiti ad abitazioni private o ad attività produttive, qualora si tratti di un intervento di ristrutturazione edilizia e non di nuova costruzione.

Inoltre, con l'aggiunta della possibilità di presentare l'asseverazione «tempestivamente e comunque prima dell'inizio dei lavori», la normativa sembrerebbe aprire all'asseverazione tardiva. Significherebbe che, presentati la Scia o il permesso di costruire allo sportello unico, questi possano essere integrati in un secondo momento con l'asseverazione attestante la classe di rischio precedente l'intervento e quella conseguibile dopo l'esecuzione del progetto. A patto, però, che questa venga consegnata comunque prima dell'inizio dei lavori.

Modifiche anche per gli allegati

Viene emendato anche in parte l'allegato A, contenente le linee guida per la classificazione del rischio sismico. Viene modificata la tabella per l'attribuzione della classe di Rischio IS-V in funzione dell'entità dell'indice di sicurezza. Corretta anche l'espressione per la valutazione della Pam (Perdita annuale media attesa). Si segnala anche la correzione della nota numero sei riferita al λ(Sld). Modificato il passaggio di classe di vulnerabilità per le murature in mattoni o pietra lavorata (approccio semplificato) a fronte degli interventi di rafforzamento locale individuati nella tabella 6.

L'allegato B recepisce, invece, la possibilità di usufruire della detrazione fiscale riservata agli interventi di miglioramento sismico anche in caso di demolizione e ricostruzione di un edificio con la stessa volumetria del preesistente, purché l'intervento rientri nel novero della ristrutturazione edilizia.

Per approfondire:
Classificazione del rischio e sismabonus: due i metodi per le valutazioni di architetti e ingegneri

Il Dm attuativo del sismabonus, otto le classi di rischio dalla A+ alla G

Il Dm 58 del 2017, ora modificato - va ricordato - rende attuativo il sismabonus, ossia la detrazione fiscale potenziata dalla legge di Bilancio 2017 e differenziata in base al grado di sicurezza sismica conseguito attraverso interventi mirati sugli edifici. Maggiore è il miglioramento del comportamento alle azioni sismiche che si riesce ad ottenere e più alta è la percentuale di detrazione fiscale associata al bonus, grazie al quale è possibile scalare fino all'80 per cento della spesa sostenuta per interventi antisismici (percentuale che sale all'85 per cento in caso di condomìni).

Allegate al decreto ci sono le linee guida che permettono di attribuire ad un edificio una specifica classe di rischio sismico. Otto le classi, che vanno dalla A+ alla G. Spetta al professionista che progetta l'intervento strutturale asseverare la classe di rischio dell'edificio precedente all'intervento e quella conseguibile una volta eseguiti i relativi lavori. È l'entità del miglioramento sismico - misurata nel numero di classi di rischio che gli interventi permettono di scalare - a determinare la detrazione fiscale associata al sismabonus.

di Mariagrazia Barletta

I DOCUMENTI
Dm 24 del 9 gennaio 2020
Dm 58 del 2017 coordinato con il Dm 24 del 2020
Linee guida aggiornate - Allegato A
Modello per l'asseverazione del professionista - Allegato B

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