Quali interventi sono agevolabili e quali quelli esclusi. Arrivano i primi chiarimenti e la guida per usufruire del bonus del 90 per cento per il restauro e il recupero delle facciate esterne degli edifici, introdotto dalla legge di Bilancio 2020.
La detrazione spetta per interventi di recupero e restauro realizzati esclusivamente sulle strutture opache delle facciate esterne degli edifici e su relativi balconi, ornamenti e fregi. I lavori possono riguardare edifici esistenti o loro porzioni o unità immobiliari esistenti. Sono esclusi gli interventi effettuati durante la fase di costruzione di un edificio e le demolizioni con ricostruzione, comprese quelle finalizzate alla realizzazione di edifici con stessa volumetria del preesistente.
Per approfondire si veda anche:
• Bonus facciate: possono usufruire dello sgravio del 90% anche i professionisti (esclusi i forfettari)
L'assimilazione delle zone deve risultare dalle certificazioni urbanistiche
Gli edifici oggetto di intervento devono essere ubicati nelle zone "A" o "B" del piano regolatore, ossia nei centri storici oppure nelle zone parzialmente o totalmente edificate (così come definite dal Dm 1444 del 1968) «o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali», specifica la circolare delle Entrate (la n. 2 del 14 febbraio 2020). «In particolare, l'assimilazione alle predette zone A o B della zona territoriale nella quale ricade l'edificio oggetto dell'intervento dovrà risultare dalle certificazioni urbanistiche rilasciate dagli enti competenti».
Gli interventi elencati ammessi alla detrazione del 90% (elencati nella circolare delle Entrate):
• interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata;
• interventi sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10 per cento dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio;
• interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura, su balconi, ornamenti o fregi.
Escluse le facciate interne degli edifici
L'obiettivo dell'agevolazione è incentivare gli interventi edilizi finalizzati al decoro urbano. Dunque, il bonus riguarda solo gli interventi effettuati sull'involucro esterno visibile dell'edificio, ossia sulla superficie che insiste sul perimetro esterno. «La detrazione non spetta, invece, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell'edificio fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico», viene chiarito con la circolare.
Tali interventi comprendono, a titolo esemplificativo:
- il consolidamento, il ripristino, il miglioramento delle caratteristiche termiche anche in assenza dell'impianto di riscaldamento e il rinnovo degli elementi costitutivi della facciata esterna dell'edificio, costituenti esclusivamente la struttura opaca verticale, nonché la mera pulitura e tinteggiatura della superficie;
- il consolidamento, il ripristino, inclusa la mera pulitura e tinteggiatura della superficie, o il rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi, degli ornamenti e dei fregi;
- lavori riconducibili al decoro urbano quali quelli riferiti alle grondaie, ai pluviali, ai parapetti, ai cornicioni e alla sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata.
«Devono, invece, considerarsi escluse, stante il testo normativo, riferito alle facciate esterne e alle strutture opache verticali, le spese sostenute per gli interventi sulle superfici confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico, nonché le spese sostenute per la sostituzione di vetrate, infissi, grate, portoni e cancelli», specificano ancora alle Entrate.
La detrazione, inoltre, spetta anche per:
- le spese sostenute per l'acquisto dei materiali, la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse, comunque richieste dal tipo di lavori (ad esempio, l'effettuazione di perizie e sopralluoghi, il rilascio dell'attestato di prestazione energetica);
- gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi (ad esempio, le spese relative all'installazione di ponteggi, allo smaltimento dei materiali rimossi per eseguire i lavori, l'imposta sul valore aggiunto qualora non ricorrano le condizioni per la detrazione, l'imposta di bollo e i diritti pagati per la richiesta dei titoli abilitativi edilizi, la tassa per l'occupazione del suolo pubblico pagata dal contribuente per poter disporre dello spazio insistente sull'area pubblica necessario all'esecuzione dei lavori).
Bonus facciate ed efficienza energetica
Ai fini dell'accesso alla detrazione, inoltre, se gli interventi non sono di semplice pulitura o tinteggiatura, bensì influiscono sul comportamento termico dell'edificio o coinvolgono più del 10 per cento dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva, allora ci sono precisi requisiti da soddisfare.
Si tratta dei requisiti indicati nel decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 (decreto "requisiti minimi") che definisce le modalità di applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici, ivi incluso l'utilizzo delle fonti rinnovabili, nonché le prescrizioni e i requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici e delle unità immobiliari. Gli interventi devono anche soddisfare i valori limite della trasmittanza termica delle strutture componenti l'involucro edilizio.
«Ai fini del "bonus facciate" - precisa ancora la circolare -, occorre comunque che i valori delle trasmittanze termiche delle strutture opache verticali da rispettare siano quelli inferiori tra quelli indicati nell'Allegato B alla Tabella 2 del decreto del Ministro dello Sviluppo economico 11 marzo 200814 e quelli riportati nell'appendice B all'allegato 1 del decreto 26 giugno 2015 "requisiti minimi"».
Inoltre, «il calcolo della percentuale, prevista nella misura del 10 per cento dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, ai fini della individuazione delle opere agevolabili, va effettuato tenendo conto del totale della superficie complessiva disperdente; in sostanza, l'intervento deve interessare l'intonaco per oltre il 10 per cento della superficie lorda complessiva disperdente (pareti verticali, pavimenti, tetti, infissi) confinante con l'esterno, vani freddi o terreno».
di Mariagrazia Barletta
Circolare Agenzia delle Entrate n. 2 del 14 febbraio 2020
pubblicato il: