Proseguono le attività degli studi di architettura e d'ingegneria, con le raccomandazioni contenute nel Dpcm dell'11 marzo, ossia massimizzando il ricorso al lavoro agile e applicando le misure anti-contagio. È quanto deciso con l'ultimo decreto del premier Conte, pubblicato nella Gazzetta ufficiale di ieri e in vigore da oggi (23 marzo 2020). Il provvedimento, contenente ulteriori restrizioni in chiave anti-contagio, ferma anche i cantieri edili, mantenendo in attività i lavori di ingegneria civile.
Le attività degli studi di architettura e di ingegneria sono tra quelle elencate nell'allegato I al Dpcm. Allegato che riporta i codici cosiddetti Ateco delle attività che non vengono fermate. Proseguono anche i lavori di ingegneria civile, categoria nella quale ricadono la costruzione di strade e ferrovie, di opere di pubblica utilità, di opere idrauliche, la lottizzazione dei terreni connessa con l'urbanizzazione.
Non viene fermata la costruzione di strutture per impianti industriali quali: raffinerie, impianti chimici (esclusi gli edifici) e nemmeno la costruzione (esclusi gli edifici) di impianti sportivi all'aperto (escluse le piscine) e la gestione dei progetti relativi a opere di ingegneria civile. Ancora consentiti anche i lavori per l'installazione di impianti elettrici e idraulici.
Il decreto, inoltre, contiene un'ulteriore restrizione per gli spostamenti: «È fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute».
Inoltre, «le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali». Le attività sospese per effetto del Dpcm «completano le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020».
Alcune misure regionali
Le misure nazionali vanno poi confrontate con eventuali ordinanze più restrittive delle Regioni. La Regione Piemonte ha disposto la chiusura degli uffici pubblici e degli studi professionali, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali ed indifferibili (oltre alla possibilità di attuare lo smart working). Ha fermato inoltre l'attività nei cantieri, ad eccezione di quelli di interesse strategico.
La Regione Lombardia (ordinanza 514 del 21 marzo) ha disposto la chiusura delle «attività degli studi professionali salvo quelle relative ai servizi indifferibili ed urgenti o sottoposti a termini di scadenza». Con la stessa ordinanza è stato deciso il «fermo delle attività nei cantieri, previa concessione del termine per la messa in sicurezza, fatti salvi quelli relativi alla realizzazione e manutenzione di strutture sanitarie e di protezione civile, alla manutenzione della rete stradale, autostradale, ferroviaria, del trasporto pubblico locale, nonché quelli relativi alla realizzazione, manutenzione e funzionamento degli altri servizi essenziali o per motivi di urgenza o sicurezza».
La Regione Campania ha sospeso fino al 3 aprile (ordinanza n. 19 del 20 marzo) «l'attività dei cantieri edili su committenza privata, fatti salvi gli interventi urgenti strettamente necessari a garantire la sicurezza o la funzionalità degli immobili e in ogni caso con obbligo di adozione dei dispositivi di protezione individuale da parte del personale impiegato e delle ulteriori misure precauzionali previste dalla disciplina vigente. I responsabili provvedono alla messa in sicurezza e alla chiusura temporanea del cantiere non oltre 5 giorni dalla data della presente ordinanza».
Inoltre in Campania sono sospesi sempre fino al 3 aprile «i lavori a committenza pubblica, fatti salvi l'avvio e la prosecuzione di quelli concernenti le reti di pubblica utilità e l'edilizia sanitaria nonché degli interventi volti ad assicurare la messa in sicurezza e la funzionalità degli immobili, le stazioni appaltanti valutano la differibilità delle singole lavorazioni o interventi in corso ovvero programmati. Per le lavorazioni indifferibili, è fatto comunque salvo l'obbligo di adozione dei dispositivi di protezione individuale e delle ulteriori misure precauzionali previste dalla disciplina vigente. Per lavorazioni differibili, sono disposti la messa in sicurezza e la chiusura temporanea del cantiere, da concludersi non oltre 5 giorni dalla data della presente ordinanza».
di Mariagrazia Barletta
pubblicato il: