È stato pubblicato il decreto con cui il ministero del Lavoro, di concerto con il ministero dell'Economia, stabilisce il funzionamento del «Fondo per il reddito di ultima istanza» istituito dal cosiddetto Dl «Cura Italia», dando il via al bonus di 600 euro (una tantum) per il mese di marzo, da corrispondere ai professionisti iscritti alle casse private.
Si parte da oggi 1° aprile. Le Casse private avevano chiesto delucidazioni circa alcuni punti oscuri della norma, ma il testo pubblicato non differisce dalla bozza che avevamo anticipato nell'articolo del 29 marzo scorso.
Si consiglia agli architetti e agli ingegneri interessati di monitorare il sito Inarcassa, che dovrebbe mettere già da oggi a disposizione in modulo di domanda, da presentare tramite Inarcassa on Line.
Dunque i requisiti per ottenere l'indennità sono i seguenti:
Hanno diritto all'indennità di 600 euro per il mese di marzo 2020 i professionisti «la cui attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica», che nell'anno di imposta 2018 abbiano percepito un reddito complessivo, «assunto al lordo dei canoni di locazione assoggettati a tassazione», non superiore a 35mila euro.
Hanno inoltre diritto al bonus, coloro che abbiano percepito nell'anno di imposta 2018, un reddito complessivo, «assunto al lordo dei canoni di locazione assoggettati a tassazione» compreso tra 35.000 euro e 50.000 euro e abbiano cessato o ridotto o sospeso la loro attività autonoma o libero-professionale in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.
Per cessazione dell'attività si intende la chiusura della partita Iva, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020. Per riduzione o sospensione dell'attività lavorativa si intende, invece: una comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del primo trimestre 2020, rispetto al reddito del primo trimestre 2019. A tal fine il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell'esercizio dell'attività.
Le domande vanno inviate alle Casse private di riferimento
Gli enti di previdenza obbligatoria procedono per gli iscritti alla verifica dei requisiti e provvedono, alla erogazione dell'indennità in ragione dell'ordine cronologico delle domande presentate e accolte sulla base del procedimento di verifica della sussistenza dei requisiti per l'ammissione al beneficio.
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