È stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 15 maggio, ed è in vigore dal giorno successivo, il decreto del ministero delle Infrastrutture (Mit) che descrive, nel dettaglio, quali sono gli interventi strutturali in zona sismica da considerare «rilevanti», «di minore rilevanza» e «privi di rilevanza» rispetto all'incolumità pubblica, descritti dall'articolo 94-bis del Tu Edilizia.
Si tratta di un decreto attuativo del cosiddetto «Sblocca cantieri» (Dl n. 32 del 18 aprile 2019), che ha impatto in particolare sulla presentazione dell'autorizzazione preventiva al Genio civile e sul certificato di collaudo, giacché il Tu Edilizia, in seguito all'emanazione della legge cosiddetta Sblocca cantieri, ha sancito l'obbligo di autorizzazione preventiva del Genio civile solo per gli interventi classificati come «rilevanti» per l'incolumità pubblica, esonerando da tale incombenza quelli classificati di «minore rilevanza» e «privi di rilevanza».
Con l'emanazione del decreto del Mit, le regioni dovranno adottare specifiche elencazioni per adeguarsi ai criteri che il ministero ha definito per distinguere le tre categorie: interventi «rilevanti», «di minore rilevanza» e «privi di rilevanza» rispetto all'incolumità pubblica.
La tripartizione degli interventi strutturali in zone sismiche
La tripartizione di interventi a seconda dei tre gradi di rischio era stata solo inquadrata dall'articolo 94-bis del Dpr 30 del 2001, introdotto appunto dallo «Sblocca cantieri», Mancava il Dm attuativo che definisse i tre macro-interventi nel dettaglio. Il Dm, seppure con grande ritardo, è stato ora emanato e, come si è detto, è già in vigore.
Quanto all'impatto sul collaudo statico, va ricordato che lo «Sblocca cantieri» ha stabilito che per gli interventi qualificati dalla norma come di «minore rilevanza» o «privi di rilevanza», il certificato di collaudo viene sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori.
Più nel dettaglio, le linee guida appena pubblicate hanno il compito di fornire i criteri di carattere generale sulla base dei quali ciascuna regione potrà «redigere la specifica elencazione che assegni le diverse tipologie di interventi ad una specifica macro-categoria, uniformandosi a principi validi sull'intero territorio nazionale, pur nel rispetto delle peculiarità e delle specificità che caratterizzano ogni area regionale», si legge nell'allegato tecnico.
Per la descrizione particolareggiata di ciascuna delle tre macro-categorie (interventi «rilevanti», «di minore rilevanza» e «privi di rilevanza», si rimanda all'allegato tecnico del Dm.
Attestazione di avvenuto deposito del progetto e della relazione a strutture ultimate (art. 65 Tu Edilizia)
Il Dm contiene, inoltre, un chiarimento che riguarda il deposito al Sue, tramite Pec, sia del progetto sia della relazione a strutture ultimate (art. 65 del Tu Edilizia). «Si ritiene al riguardo - si legge nell'allegato al Dm - di poter desumere che, nell'ottica di una generale semplificazione delle procedure, come attestazione di avvenuto deposito possa intendersi valida anche la semplice stampa della certificazione dell'avvenuto ricevimento della Pec, evidentemente sotto la responsabilità del soggetto che ha effettuato il deposito, per quanto attiene alla regolarità e completezza della documentazione. In tale ottica le regioni potrebbero quindi, nel provvedimento di recepimento delle disposizioni della legge n. 55/2019, prevedere la suddetta semplificazione, riservandosi, qualora ad un successivo esame della documentazione depositata si riscontrassero gravi carenze, di attivare la procedura di controllo sull'opera in questione, ancorché iniziata».
Le varianti non sostanziali
Nelle zone sismiche, chiunque intenda procedere alla realizzazione degli interventi definiti «rilevanti» o «di minore rilevanza» deve darne preavviso scritto allo sportello unico, quest'ultimo provvede poi a trasmetterne copia al competente ufficio tecnico della regione. Dunque, ultimate tutte le procedure previste per la categoria di intervento, una volta iniziati i lavori si deve dare preavviso scritto allo sportello unico anche delle varianti sostanziali che si intende apportare all'intervento.
Lo «Sblocca cantieri», ha esonerato dal preavviso scritto di cui al comma 1, dell'art. 93, tutte quelle varianti che si possono definire non sostanziali.
Il Dm del ministero delle Infrastrutture specifica quali varianti possono essere considerate non sostanziali.
«Per definire i criteri in base ai quali una variante si può definire sostanziale o meno - viene specificato nell'allegato al Dm - , occorre sottolineare come un intervento è sempre soggetto al rispetto di precise disposizioni di legge e regolamenti sotto due profili principali: gli aspetti urbanistici ed architettonici, e gli aspetti legati alla sicurezza. Fermi restando gli aspetti urbanistici-architettonici, restando nell'ambito della sicurezza delle costruzioni e quindi dell'applicazione delle disposizioni di cui ai capi I, II e IV della parte II del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, ai fini dell'applicazione dell'art. 94-bis cui fanno riferimento le presenti linee guida assume particolare rilievo la definizione dei criteri strutturali in base ai quali una variante si può definire non sostanziale».
«A tale scopo si può fare riferimento ai medesimi criteri che distinguono le riparazioni o interventi locali dal miglioramento o adeguamento sismico. In definitiva, sulla base delle caratteristiche strutturali dell'intervento, una variante si può definire non sostanziale se interviene solo su singole parti o elementi dell'opera, senza produrre concrete modifiche sui parametri che determinano il comportamento statico o dinamico della struttura nel suo complesso, quali ad esempio: il periodo fondamentale T1 , il taglio alla base VR , le sollecitazioni massime (M, N, T) sugli elementi strutturali».
Le regioni possono individuare eventuali ulteriori ipotesi di varianti non sostanziali, conformemente al principio generale deciso con il Dm. Rientrano, inoltre, tra le varianti non sostanziali le realizzazioni in corso d'opera di interventi privi di rilevanza.
di Mariagrazia Barletta
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