È stato pubblicato, sul sito del ministero del Lavoro, il decreto interministeriale che sblocca l'indennità di 600 euro di aprile indirizzata ai professionisti iscritti alle casse private. Il decreto, però, non dà attuazione anche alla terza tranche di mille euro per il mese di maggio, per la quale bisogna attendere un ulteriore decreto attuativo, sempre a firma dei ministeri del Lavoro e dell'Economia.
«Ai beneficiari dell'indennità di marzo, il bonus verrà erogato automaticamente senza la necessità di presentare una nuova domanda. I professionisti iscritti che non hanno percepito l'indennità a marzo, potranno inoltrare la richiesta del bonus di aprile tramite Inarcassa On line, a partire dall'8 giugno», fa sapere Inarcassa in una breve nota diffusa tramite il suo sito.
Il decreto conferma che l'indennità per aprile e maggio, riservata ai liberi professionisti iscritti alle casse private, può contare su quota parte del Fondo di ultima istanza, inferiore a 650 milioni di euro. I 650 milioni rappresentano infatti il limite di spesa, a valere sul quale trovano prioritaria copertura finanziaria le richieste per l'indennità di marzo che sono state ammesse a pagamento dalle casse dei professionisti, ma che non hanno trovato copertura nei 200 milioni di euro che erano stati stanziati in prima battuta e poi incrementati di ulteriori 80 milioni.
I requisiti
A coloro che hanno ricevuto l'indennità di marzo, sarà corrisposta automaticamente anche quella di aprile. Chi invece non ha beneficiato dell'indennità di marzo e intende inoltrare domanda per ottenere il bonus di aprile, i requisiti sono i seguenti:
a) non essere titolare di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
b) non essere titolare di pensione.
c) aver conseguito per l'anno 2018 un reddito professionale non superiore a 35mila euro. L'attività deve essere stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati a causa dell'emergenza sanitaria.
d) Hanno inoltre diritto al bonus, coloro che abbiano percepito nell'anno di imposta 2018, un reddito professionale compreso tra 35.000 euro e 50.000 euro e abbiano cessato o ridotto o sospeso la loro attività autonoma o libero-professionale in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.
Per cessazione dell'attività si intende la chiusura della partita Iva nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020. Per riduzione o sospensione dell'attività lavorativa si intende, invece una comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del primo trimestre 2020 rispetto al reddito del primo trimestre 2019.
Le risorse possono eventualmente essere rimodulate con decreto dell'Economia
Gli enti di previdenza comunicheranno l'andamento delle richieste con cadenza settimanale al ministero dell'Economia che, all'occorrenza, con proprio decreto potrà apportare variazioni di bilancio provvedendo a rimodulare le risorse attualmente disponibili.
Il nodo dell'articolo 86 del Dl Rilancio
Per ora i ministeri hanno trovato la quadra regolando la sola indennità di aprile, ma resta fermo il nodo da sciogliere, relativo all'articolo 86 del Dl cosiddetto Rilancio, che - per come è scritto - crea problemi di interpretazione sulla incompatibilità tra le indennità di marzo e quelle da corrispondere ad aprile e maggio. «Si valuti l'opportunità di chiarire se le indennità siano cumulabili per il caso in cui si riferiscano a mesi diversi» è l'osservazione che emerge nel dossier della Camera relativamente all'analisi dei contenuti dell'articolo 86.
Non è da escludere che la norma di rango inferiore (Dm) sia in contrasto con la norma di rango superiore (Dl).
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