Diventa operativo il bonus che permette di recuperare, sotto forma di credito d'imposta, il 60% del canone di locazione dello studio professionale per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020. Si tratta di un'agevolazione inserita nel Dl cosiddetto Rilancio (Dl 34 del 2020). L'operatività arriva con una circolare (la 14/E) e una risoluzione (la 32/E) dell'agenzia delle Entrate.
Il decreto Rilancio (Dl 34 del 2020) ha introdotto un credito d'imposta del 60 per cento per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo, in cui rientrano anche gli uffici dei professionisti. La novità è contenuta nell'articolo 28. Dunque, per i mesi di marzo, aprile e maggio una quota dell'affitto dello studio, pari al 60 per cento del canone mensile, può essere recuperata con il pagamento delle imposte, oppure ceduta al locatore o anche agli istituti di credito. Per la cessione del credito serve un altro provvedimento dell'amministrazione finanziaria.
L'agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d'imposta e ha fornito i primi chiarimenti. Dai requisiti per accedere sino alle modalità di fruizione del credito, il documento di prassi si sofferma anche sui beneficiari includendo anche i forfetari.
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In cosa consiste
Il credito d'imposta è pari al 60 per cento del canone locazione degli immobili ad uso non abitativo e al 30 per cento del canone nei casi contratti di affitto d'azienda. L'importo da prendere a riferimento è quello versato nel periodo d'imposta 2020 per ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio. È comunque necessario che il canone sia stato corrisposto. In caso di mancato pagamento la possibilità di utilizzare il credito d'imposta resta sospesa fino al momento del versamento.
«Se il canone invece è stato versato in via anticipata, sarà necessario individuare le rate relative ai mesi di fruizione del beneficio parametrandole alla durata complessiva del contratto. Quando le spese condominiali sono pattuite come voce unitaria all'interno del canone di locazione e tale circostanza risulti dal contratto, anche le spese condominiali possano concorrere alla determinazione dell'importo sul quale calcolare il credito d'imposta», spiegano alle Entrate.
A chi spetta
Beneficiano del credito d'imposta anche i professionisti, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro. Si ritengono inclusi i forfetari.Il credito d'imposta spetta a condizione che il contribuente abbia subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio di almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente. Il calo del fatturato o dei corrispettivi deve essere verificato mese per mese. Quindi può verificarsi il caso, ad esempio, che spetti il credito d'imposta solo per uno dei tre mesi.
La circolare inoltre chiarisce che il credito spetta a prescindere dalla categoria catastale dell'immobile.
Utilizzo del credito
Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa; o, in alternativa può essere ceduto. La cessione può avvenire a favore del locatore o del concedente, oppure di altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito per questi ultimi.
Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione del credito d'imposta saranno definite nel provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate previsto per le altre misure emanate per fronteggiare l'emergenza da Covid-19.
Compensazione del credito
Il credito è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa oppure in compensazione (articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 24) successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni. La compensazione avviene utilizzando il modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle Entrate e indicando il codice tributo "6920".
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