Anche la parcella del professionista rientra nella detrazione delle spese del bonus facciate. Arrivano dall'Agenzia delle Entrate - con la risposta n. 191 ad un'istanza di interpello - nuovi chiarimenti sul bonus del 90 per cento per il restauro e il recupero delle facciate esterne degli edifici, introdotto dalla legge di Bilancio 2020.
Inoltre, il "bonus facciate" - chiarisce l'amministrazione finanziaria nella risposta - «si applica anche agli interventi di restauro dei balconi senza interventi sulle facciate».
L'onorario del professionista è quasi gratuito per chi effettua i lavori
Come è già stato chiarito dalle Entrate con la circolare 2/E del 2020, rientrano nella detrazione al 90 per cento le spese sostenute per l'acquisto dei materiali, la progettazione e le altre prestazioni professionali richieste dal tipo di lavori (ad esempio, l'effettuazione di perizie e sopralluoghi, il rilascio dell'attestato di prestazione energetica).
Anche gli altri costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi possono essere detratti. La risposta delle Entrate ne elenca alcuni a titolo esemplificativo, quali: le spese relative all'installazione di ponteggi, allo smaltimento dei materiali rimossi per eseguire i lavori, l'imposta sul valore aggiunto qualora non ricorrano le condizioni per la detrazione, l'imposta di bollo e i diritti pagati per la richiesta dei titoli abilitativi edilizi, la tassa per l'occupazione del suolo pubblico pagata dal contribuente per poter disporre dello spazio insistente sull'area pubblica necessario all'esecuzione dei lavori.
Sono agevolabili, dunque, le spese sostenute per le opere accessorie che servono per l'esecuzione dei lavori che beneficiano del bonus, comprese quelle, a titolo esemplificativo, per la direzione lavori, il coordinamento per la sicurezza, la sostituzione dei pluviali.
I lavori su balconi, ornamenti e fregi
Relativamente agli interventi su balconi o su ornamenti e fregi, è già stato chiarito che la detrazione spetta per interventi di consolidamento, ripristino, inclusa la solo pulitura e tinteggiatura della superficie, o rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi, degli ornamenti e dei fregi.
Sono, inoltre, ammessi al "bonus facciate" i lavori riconducibili al decoro urbano quali quelli riferiti alle grondaie, ai pluviali, ai parapetti, ai cornicioni e alla sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata.
Infine, «il "bonus facciate" si applica anche agli interventi di restauro dei balconi senza interventi sulle facciate», viene chiarito nella risposta n.191.
Interventi iniziati nel 2019
«Per quanto riguarda la possibilità di ammettere al "bonus facciate" le spese sostenute nel 2020 per interventi già iniziati nel 2019» l'Agenzia delle Entrate fa presente che «nella citata circolare n. 2/E del 2020 viene, al riguardo, rilevato che nel comma 219 è utilizzata la locuzione "spese documentate, sostenute nell'anno 2020", senza altre condizioni volte a circoscrivere l'applicazione del "bonus facciate" alla data di avvio degli interventi».
«Ciò comporta che, ai fini dell'imputazione delle spese stesse occorre fare riferimento, per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e per gli enti non commerciali, al criterio di cassa e, quindi, alla data dell'effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui i pagamenti si riferiscono. Ad esempio, un intervento ammissibile iniziato a luglio 2019, con pagamenti effettuati sia nel 2019 che nel 2020, consentirà la fruizione del "bonus facciate" solo con riferimento alle spese sostenute nel 2020».
di Mariagrazia Barletta
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