Affidamenti senza gara, per lavori, servizi e forniture sotto soglia. È questa la ricetta del Governo per rendere più veloci gli appalti pubblici. La linea è quella adottata con lo Sblocca cantieri: si mettono in stand-by le regole stabilite dal Codice degli appalti e si allarga la possibilità di procedere con affidamenti diretti e procedure negoziate, sottraendo al mercato una percentuale considerevole di appalti e ignorando ogni tutela a favore del principio della libera concorrenza.
È quanto si evince dalla bozza contenente le misure che il Governo intende inserire nel cosiddetto Dl Semplificazioni, atteso in Consiglio dei ministri entro questa settimana.
Senza gara il 78% dei servizi di architettura e ingegneria e il 98% degli appalti di lavori
Per i contratti pubblici sotto soglia, la bozza di Dl prevede, fino al 31 luglio 2021, due procedure: ossia l'affidamento diretto per importi fino a 150mila euro per lavori, servizi e forniture e la procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori per gli importi fino alle soglie comunitarie.
Soglie che, ricordiamo, nei settori ordinari, valgono 5.350.000 euro per i lavori; 139.000 euro per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati dalle autorità governative centrali e per i concorsi di progettazione organizzati da tali autorità; 214.000 euro per gli appalti di forniture e di servizi aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali e concorsi di progettazione organizzati da tali amministrazioni.
Considerando, ad esempio, che le gare di lavori sopra soglia sono il 2%, significa che in questo ambito il 98% delle gare sarebbe sottratto ad un vero e proprio confronto concorrenziale. Per il settore dei servizi di architettura e ingegneria i bandi sotto soglia sono, in numero, circa il 78% del totale e, in valore, rappresentano il 20,6 per cento delle gare a cui hanno accesso ingegneri e architetti (i dati sono riferiti al 2019 - Fonte: osservatorio Oice/Informatel).
Per le gare di lavori, servizi e forniture sopra soglia, avviate entro il 31 luglio 2021, la bozza di Dl prevede, inoltre, l'applicabilità, salva motivata determinazione di ricorso alle procedure ordinarie, della procedura ristretta. In alternativa, nei casi previsti dalla legge, è possibile applicare la procedura competitiva con negoziazione (art. 62 del Codice, Dlgs 50 del 2016). Ricorrendone i relativi presupposti sono applicabili anche la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, in ogni caso con i termini ridotti, per ragioni di urgenza.
Le procedure oggi, suddivise per soglie
Oggi, va ricordato, inoltre, che sono previste cinque procedure differenziate in base alle soglie e alla tipologia di contratto da stipulare (lavori, servizi o forniture). In particolare: fino a 40mila euro si può procedere per affidamento diretto; tra 40mila euro e 150mila euro per lavori e, fino alle soglie comunitarie per servizi e forniture, è previsto l'affidamento diretto previa valutazione di un certo numero di preventivi (tre per i lavori e almeno cinque nel caso di servizi e forniture).
Per lavori di importo compreso tra 150mila e 350mila euro si può procedere mediante la procedura negoziata, previa consultazione di almeno 10 operatori economici, che diventano quindici nella fascia 350mila-1 milione di euro. Al di sopra del milione è obbligatorio, per i lavori, ricorrere alla procedura aperta.
Le nuove "semplificazioni" in linea con quanto già deciso per le scuole
Pochi giorni fa, con il Dl "Scuola", sono stati concessi, fino al 31 dicembre 2020, ai sindaci, ai presidenti di provincia e ai sindaci delle città metropolitane, poteri speciali per la progettazione e realizzazione di interventi di edilizia scolastica, consentendo loro di operare in deroga al Codice degli appalti.(si veda l'articolo pubblicato su questo sito lo scorso 9 giugno).
Insomma nel campo degli appalti, la linea che si intende perseguire è chiara: si procede con deroghe a scapito della qualità della progettazione e delle opere.
di Mariagrazia Barletta
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