È stato modificato alla Camera, nella versione che si può dire definitiva, l'articolo 119 del Dl Rilancio che introduce il cosiddetto Superbonus, ossia il nuovo sgravio fiscale che consente di detrarre il 110 per cento delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 per far fronte a interventi antisismici e di efficientamento energetico.
Tra le novità, l'estensione del Superbonus alle demolizioni e ricostruzioni con stessa volumetria e alle seconde case. Ricalibrati i tetti di spesa. Nel caso di vincoli o di restrizioni da parte dei regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, se l'intervento "trainante", come ad esempio il cappotto termico, non è realizzabile, le spese di efficientamento che l'articolo 119 considera abbinabili all'intervento "trainante" salgono comunque al 110%.
Inoltre, va specificato che la maxi-detrazione non si applica alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (abitazioni di tipo signorile, ville, castelli e palazzi di pregio).
Vediamo di seguito come cambia il Superbonus.
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Restano le tre linee di intervento "trainanti"
La maxi-detrazione continua ad applicarsi alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo.
L'incentivo inoltre continua a basarsi su tre linee di intervento, che beneficiano tutte del super-bonus al 110 per cento: cappotto termico, sostituzione di impianti di climatizzazione invernale nei condomìni e sostituzione della stessa tipologia di impianti nelle abitazioni unifamiliari. Le tre tipologie di intervento, cosiddette "trainanti", hanno il potere di far innalzare le aliquote di altri interventi incentivati.
Dunque, se effettuati in abbinamento con una delle tre linee "trainanti", altri interventi possono beneficiare della super-detrazione. Tra questi vi è il bonus cosiddetto "facciate", che dunque sale al 110% se combinato con uno dei tre interventi citati. Lo stesso vale per l'installazione di schermature solari, per la sostituzione di infissi, etc.., ossia per tutti gli interventi di efficientamento energetico attualmente agevolabili in base all'articolo 14 del Dl 63 del 2013, per i quali si fa riferimento ai tetti di spesa attualmente in vigore (definiti appunto dal Dl 63 del 2013).
In combinazione con uno degli interventi cosiddetti "trainanti", beneficiano della detrazione al 110 per cento anche le spese per l'installazione di impianti solari fotovoltaici e di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici. Anche il sisma-bonus nelle sue diverse declinazioni - e sempre relativamente alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 - viene innalzato al 110 per cento. Per i soli Istituti autonomi case popolari (o comunque denominati) il super-bonus è valido per le spese sostenute fino al 30 giugno 2022.
I nuovi tetti di spesa e le modifiche ai tre interventi-cardine
Seppure il Superbonus non cambi nell'impostazione, alcune modifiche, anche importanti, sono state apportate in Commissione Bilancio alla Camera, che riguardano anche gli interventi "trainanti". In particolare, vengono ridefiniti i tetti di spesa, rimodulati in base al numero di unità immobiliari presenti nell'edificio.
Per quanto riguarda il cappotto termico, il relativo bonus viene esteso alle unità immobiliari di edifici plurifamiliari, purché abbiano accesso autonomo dall'esterno e siano funzionalmente indipendenti (il riferimento è alle tipologie a schiera). Inoltre viene aggiunto al beneficio del 110 per cento anche l'allaccio al teleriscaldamento nei comuni montani non interessati dalle procedure Ue di infrazione per mancato rispetto dei valori limite di Pm10 e di biossido di azoto.
Inoltre, e anche questa è una novità dell'ultima ora, nel caso in cui un edificio sia sottoposto ad uno dei vincoli previsti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio oppure gli interventi trainanti non possano essere realizzati perché in contrasto con i regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, le detrazioni per il risparmio energetico previste dal Dl 63 del 2013 possono comunque beneficiare dell'aliquota al 110 per cento, anche se i relativi interventi non sono eseguiti in concomitanza con uno dei tre interventi-cardine della maxi-detrazione.
I "NUOVI" TRE INTERVENTI "TRAINANTI"
(in verde le modifiche approvate)
♦ CAPPOTTO TERMICO
Il bonus del 110 per cento vale per gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate, che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio o dell'unità immobiliare situata all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno.
La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 50mila euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno; a euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari; a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i Criteri ambientali minimi (Cam), ossia i requisiti ambientali definiti per l'edilizia dal Dm Ambiente dell'11 ottobre 2017.
♦ SOSTITUZIONE DI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE NEI CONDOMINI
Beneficiano dell'aliquota al 110%, anche gli interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto, a pompa di calore, compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici de relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione o a collettori solari.
Rientra nel bonus anche - e questa è un'ulteriore novità- anche l'allaccio al teleriscaldamento nei comuni montani non interessati alle procedure europee di infrazione aperte dalla Commissione Ue nei confronti dell'Italia per il mancato rispetto delle direttive sulla qualità dell'aria (il riferimento è al mancato rispetto dei valori limite di biossido di azoto e di Pm10).
La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 20mila euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari ovvero a 15mila euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.
♦ SOSTITUZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE IN EDIFICI UNIFAMILIARI
L'altra linea "trainante" è applicabile agli edifici unifamiliari o alle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno. Ne beneficiano gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto.
Gli impianti possono essere sostituiti anche con altri a pompa di calore, compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione, o con collettori solari.
Esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione (le stesse menzionate sopra), beneficia del Superbonus anche la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle individuata ai sensi del regolamento di cui al decreto del ministro dell'Ambiente 7 novembre 2017, n. 186.
Esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione citate, rientra nel bonus al 110% l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30mila euro ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.
Indispensabile il "salto" di due classi energetiche. Ammessi anche gli interventi di ricostruzione
Sia le tre tipologie di intervento agevolabili singolarmente con il super-bonus sia gli interventi "gemellati" (ossia che godono della maggiorazione del bonus se abbinati a uno dei tre interventi-cardine del maxi-bonus) accedono alla detrazione del 110 per cento se determinano per l'edificio (o l'unità immobiliare indipendente) un salto di due classi energetiche oppure se determinano il raggiungimento dela classe energetica più alta. Il miglioramento deve essere dimostrato da un Attestato di prestazione energetica (Ape), rilasciato dal professionista nella forma della dichiarazione asseverata.
Se rispettano tali condizioni, possono essere agevolati con la detrazione al 110 per cento anche gli interventi di demolizione e ricostruzione con stessa volumetria della preesistenza.
Anche il sisma-bonus al 110 per cento
Viene introdotta anche una detrazione pari al 110 per cento delle spese relative a specifici interventi antisismici sugli edifici (commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013), sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Si tratta degli interventi che attualmente godono della detrazione per interventi di miglioramento sismico con aliquote del 50, 70, 80 per cento e aliquote maggiorate del 75 e 85 per cento riservate ai condomìni.
A determinate condizioni, la detrazione al 110% è riconosciuta anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici.
Impianti fotovoltaici e per infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici
La detrazione nella misura del 110 per cento spetta anche per l'installazione, sugli edifici, di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica. Le spese devono essere sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, fino ad un ammontare non superiore a 48mila euro e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto. La detrazione va ripartita tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo. Per l'ingresso nel super-bonus, l'installazione degli impianti deve essere eseguita congiuntamente a uno dei tre interventi di riqualificazione energetica agevolabili autonomamente con l'aliquota al 110 per cento o di miglioramento sismico agevolabili sempre al 110 per cento.
La detrazione è riconosciuta anche per l'installazione di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati, nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema. Le condizioni agevolanti sono le stesse stabilite per il fotovoltaico. Sia l'agevolazione per il fotovoltaico che quella per i sistemi di accumulo in esso integrati sono subordinate alla cessione in favore del Gestore dei servizi energetici (Gse) dell'energia non auto-consumata in sito.
Il bonus del 110 per cento spetta inoltre anche per l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, sempre in abbinamento con uno dei tre interventi "trainanti".
I potenziali beneficiari
Gli interventi descritti, che godono dell'aliquota al 110 per cento, spettano sia se effettuati dai condomìni sia se realizzati da persone fisiche (al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni) su singole unità immobiliari. Nel caso di interventi di efficientamento energetico al 110 per cento (interventi "trainanti" e incentivi previsti dal Dl 63 del 2013, articolo 14), le persone fisiche possono usufruire della maxi-detrazione per lavori effettuati su un massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio.
Una modifica approvata alla Camera estende inoltre il superbonus anche alle seconde case.
di Mariagrazia Barletta
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