Accolto nel nostro ordinamento il principio basilare che pone l'efficienza energetica al primo posto nelle politiche nazionali. In caso di efficientamento energetico diventa più facile derogare alle norme sulle distanze minime. Sanzioni inasprite per le imprese che, pur ricadendo nell'obbligo, non effettuano la diagnosi energetica.
Ampliato il perimetro delle Pa che possono presentare richieste di finanziamento per progetti di efficientamento energetico dei propri edifici nell'ambito del Prepac (Programma di riqualificazione energetica della pubblica amministrazione centrale). Aggiornamento del conto termico entro il 31 dicembre 2021. Nuove norme tecniche - entro il 25 gennaio 2021, per definire le competenze degli esperti in gestione dell'energia.
Sono alcune delle novità contenute nel Dlgs che attua la direttiva Ue 2018/2002 (Eed II). Il Dlgs pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 14 luglio, sarà in vigore dal 29 luglio 2020.
indice dei contenuti
- L'efficenza energetica al primo posto
- Gli obiettivi di efficienza energetica al 2030: -43% per l'Italia
- Più facile la riqualificazione energetica in deroga alle distanze minime
- Nuove norme tecniche per definire le competenze degli esperti in gestione dell'energia
- Aggiornamento dei certificati bianchi e del conto termico
- Aggiornamento delle definizioni
- Diagnosi energetiche: inasprite le sanzioni
- Promozione dell'efficienza nelle Pmi
- Prepac potenziato ed esteso di 10 anni
- Istituzione del programma nazionale di informazione e formazione sull'efficienza energetica
L'efficenza energetica al primo posto
Il Dlgs recepisce il principio europeo «energy efficiency first» che pone l'efficienza energetica come priorità strategica delle politiche degli Stati membri. Principio che - in sintesi - dovrebbe concretizzarsi nello sfruttare tutti i vantaggi che l'efficienza energetica può offrire all'Unione e in particolare a cittadini e imprese.
Gli obiettivi di efficienza energetica al 2030: -43% per l'Italia
Le disposizioni inserite nel Dlgs concorrono al raggiungimento dell'obiettivo nazionale di efficienza energetica attraverso il quale l'Italia partecipa alla strategia comune di riduzione del consumo di energia, che entro il 2030, e rispetto alle proiezioni formulate nel 2017, dovrà decrescere di almeno il 32,5 per cento nell'Ue.
Il contributo nazionale è notificato nel piano integrato per l'energia e il clima 2021-2030 che il Governo italiano ha inviato alle istituzioni europee lo scorso gennaio e con il quale si è dato come obiettivo una riduzione dei consumi di energia primaria rispetto allo scenario Primes 2007, più ambiziosa, fissando il contributo indicativo a -43 per cento al 2030.
Più facile la riqualificazione energetica in deroga alle distanze minime
Non solo in caso di riqualificazione energetica, ma più in generale per interventi di manutenzione straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia, che comportino la creazione di spessori aggiuntivi per le murature esterne e le chiusure superiori e inferiori, è possibile derogare a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai confini di proprietà, alle distanze minime di protezione del nastro stradale e ferroviario, nonché alle altezze massime degli edifici.
La deroga resta vincolata alla riduzione minima del 10 per cento dei limiti di trasmittanza previsti dal Dlgs 192 del 2005. Riduzione che deve giustificare i maggiori spessori conseguiti. Vengono meno, però, i limiti massimi entro cui era possibile sforare: 25 centimetri per le pareti verticali e 30 cm per gli elementi di copertura. Resta fermo il rispetto delle distanze minime riportate nel codice civile. Viene aggiunta un'ulteriore facilitazione: il maggior spessore di chiusure e murature esterne non è considerato nei computi per la determinazione dei volumi, delle altezze, delle superfici e dei rapporti di copertura.
Nuove norme tecniche per definire le competenze degli esperti in gestione dell'energia
Gli organismi Uni e Cei, in collaborazione con il Cti e l'Enea, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del Dlgs (cioè entro il 25 gennaio 2021), devono elaborare norme tecniche che vadano ad individuare le specifiche competenze degli esperti in gestione dell'energia in relazione all'esecuzione delle diagnosi energetiche.
Inoltre, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, in collaborazione con Enea, le associazioni imprenditoriali e professionali e sentito il Cti, deve definire programmi di formazione finalizzati alla qualificazione degli installatori di elementi edilizi connessi al miglioramento della prestazione energetica degli edifici.
Aggiornamento dei certificati bianchi e del conto termico
Il Dlgs inoltre introduce disposizioni per l'aggiornamento di alcuni strumenti di promozione dell'efficienza energetica che contribuiscono al conseguimento dell'obiettivo nazionale al 2030, tra i quali i certificati bianchi, gestiti dal Gse. L'obiettivo di risparmio di energia finale cumulato 2021-2030 è fissato dal Pniec in 51,4 Mtep, di cui 12,3 Mtep saranno affidati al meccanismo dei certificati bianchi.
Da aggiornare (entro il 31 dicembre 2021) è anche il conto termico al fine di renderlo più efficace, evitare sovrapposizioni con i vari strumenti di promozione dell'efficienza energetica, facilitarne l'accesso da parte della Pa e ampliare il perimetro degli interventi ammissibili. La revisione dell'incentivo dovrà infine rispondere alla necessità «di adeguare in modo specialistico il meccanismo nel settore civile non residenziale, sia pubblico che privato».
L'aggiornamento del conto termico, inoltre, deve tener conto delle disposizioni contenute nel Piano d'azione per il miglioramento della qualità dell'aria e nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, con particolare riferimento alla necessità di:
- prevedere l'inclusione degli interventi di riqualificazione degli edifici del settore terziario privato;
- ampliare, garantendo l'invarianza dei costi in bolletta a carico degli utenti, il contingente di spesa messo a disposizione delle Pa;
- rivedere le tempistiche relative alla realizzazione dei progetti da parte delle Pa, al fine di renderle coerenti con le previsioni del Codice degli appalti;
- prevedere la possibilità, almeno nell'ambito degli interventi di riqualificazione profonda dell'edificio, di promuovere gli interventi di installazione di punti di ricarica per veicoli elettrici.
Aggiornamento delle definizioni
Il Dlgs affronta la sovrapposizione che si era venuta a creare dopo l'emanazione del Dlgs 102 del 2014 tra le figure dell'Esperto in gestione dell'energia (Ege) e dell'auditor energetico. In particolare, per identificare in maniera più chiara i soggetti che operano nell'ambito dei servizi energetici, viene aggiornata la definizione di Ege, inteso come persona fisica qualificata in base alla norma Uni Cei 11339. Viene eliminato il richiamo alle persone giuridiche (che possono certificarsi secondo la norma Uni 11352 destinata alle Esco).
L'auditor energetico coincide con l'Ege per le attività riguardanti l'esecuzione di diagnosi energetiche.
Viene inoltre aggiornata la definizione di sistema di contabilizzazione, in cui vengono fatti rientrare anche i dispositivi per la contabilizzazione indiretta del calore, quali ripartitori dei costi di riscaldamento e i totalizzatori. Rivista anche la definizione di grande impresa.
Diagnosi energetiche: inasprite le sanzioni
Viene introdotta una sanzione aggiuntiva per le imprese che, seppur soggette, non adempiono all'obbligo di diagnosi energetica, neanche se diffidate dal Mise. Più nel dettaglio, riguardo alle grandi imprese e alle imprese a forte consumo di energia che non effettuano la diagnosi, pur ricadendo nell'obbligo, il Mise, accertata la violazione, non solo applica la sanzione pecuniaria, come accade ora (da 4mila a 40mila euro), ma diffida anche il trasgressore ad eseguire comunque la diagnosi energetica entro il termine di 90 giorni dalla data della contestazione immediata o dalla data della notifica del verbale.
Decorso infruttuosamente il termine, si applica un'ulteriore sanzione che va da 1.500 a 15mila euro. Viene inoltre introdotta un'altra sanzione, a carico delle imprese cosiddette energivore, che si applica in caso di accertata violazione dell'obbligo di dare attuazione ad almeno uno degli interventi di efficientamento individuati nelle diagnosi stesse (obbligo che può anche tramutarsi nell'adozione di sistemi di gestione conformi alle norme Iso 50001, nell'intervallo di tempo che intercorre tra una diagnosi e la successiva). La sanzione oscilla tra mille e 10mila euro.
Promozione dell'efficienza nelle Pmi
Il Dlgs introduce misure per promuovere l'efficienza energetica nelle Pmi, in modo da favorire i sistemi di gestione dell'energia e l'esecuzione di diagnosi energetiche. In particolare, è previsto che il Mise, con il supporto del Gse e sentita la Conferenza delle Regioni, emani entro il 31 dicembre 2021 (e poi con cadenza biennale) bandi pubblici per finanziare l'implementazione di sistemi di gestione dell'energia conformi alla norma Iso 50001.
La misura è finanziata, nel limite massimo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2030 e previa verifica dell'entità dei proventi disponibili annualmente grazie alle aste per la vendita delle quote di CO2, destinate al Mise per progetti energetico-ambientali.
Prepac potenziato ed esteso di 10 anni
Viene esteso di dieci anni, ossia dal 2021 fino al 2030, il programma di miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale (Prepac), il cui obiettivo - va ricordato - consiste nel contribuire alla riqualificazione energetica di almeno il 3 per cento annuo della superficie coperta utile climatizzata del patrimonio edilizio pubblico dello Stato.
All'ampliamento del programma corrisponde un potenziale incremento delle risorse da destinare al Prepac: per il periodo 2015-2030 passa da 30 a 50 milioni di euro la quota limite annua derivante dai proventi delle aste per la vendita delle quote di CO2 nel settore Ets (Emission trading system). I 25 milioni di euro annui disponibili per il periodo 2015-2020 a valere sulle risorse della Cassa per i servizi energetici e ambientali (già Cassa conguaglio per il settore elettrico) vengono confermati anche per il decennio 2020-2030.
Aggiornate anche le disposizioni sulla cabina di regia per l'efficienza energetica in cui è prevista la partecipazione anche dei ministeri delle Infrastrutture e dell'Economia. Il Dlgs inoltre amplia il perimetro delle Pa che possono accedere ai finanziamenti per progetti di riqualificazione energetica nell'ambito del Prepac e aggiorna le definizioni degli immobili esclusi dal programma. In particolare sarà più difficile che un immobile vincolato possa essere candidato al programma. Sono esclusi gli immobili tutelati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio non più se il rispetto di requisiti minimi di prestazione energetica comporterebbe una modifica inaccettabile al carattere e all'aspetto dell'edificio, ma l'esclusione è prevista per la più semplice incompatibilità dell'intervento di efficientamento con il carattere, l'aspetto dell'immobile o con il suo contesto.
Inammissibili anche gli interventi che potrebbero compromettere la conservazione degli immobili sottoposti a tutela. Se le risorse destinate al Prepac lo consentono, Mit, Mise, e Mattm possono realizzare programmi per finanziare interventi di riqualificazione energetica su immobili pubblici non appartenenti alla Pa centrale, in particolare: ospedali, scuole, università, impianti sportivi e edilizia residenziale pubblica. Per gli immobili in uso al ministero della Difesa l'attuazione degli interventi diventa di competenza del genio militare.
Per la presentazione delle istanze di richiesta di finanziamento per i progetti di riqualificazione è prevista la realizzazione di un apposito portale del Mise, che dovrebbe permettere una semplificazione delle procedure.
Istituzione del programma nazionale di informazione e formazione sull'efficienza energetica
Un programma di informazione e formazione per promuovere e facilitare l'uso efficiente dell'energia da sottoporre al Mise (di concerto con il Gse e previa consultazione pubblica): è quanto l'Enea deve predisporre entro il 31 gennaio 2021.
Il programma deve includere diverse azioni. Vi rientra la sensibilizzazione delle imprese rispetto all'esecuzione delle diagnosi energetiche e all'utilizzo di strumenti incentivanti finalizzati all'installazione di tecnologie efficienti. Sensibilizzazione sui benefici delle diagnosi energetiche anche per le famiglie che vivono in condomìni. Il programma dovrà anche individuare azioni volte alla promozione di soluzioni di progettazione edilizia, urbanistica e di arredo degli interni idonei a contenere i consumi energetici.
L'Enea, con il Gse e l'Agenzia delle Entrate, dovrà anche predisporre una guida facile, riepilogativa, aggiornata annualmente, contenente indicazioni, buone pratiche, normativa di riferimento, spiegazioni circa i diversi meccanismi incentivanti l'efficienza energetica.
di Mariagrazia Barletta
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