Il ministero dello Sviluppo economico (di concerto con i ministeri dell'Economia, delle Infrastrutture e dell'Ambiente) ha predisposto il decreto che definisce i requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi di riqualificazione energetica ammessi all'ecobonus, al Superbonus al 110% e all'ecobonus abbinato al sismabonus. Il decreto interministeriale fissa anche i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento.
A prevedere l'adozione del Dm Requisiti era stata la legge di Bilancio 2018, poi l'introduzione del Superbonus al 110 per cento ne ha accelerato l'emanazione. Per l'operatività del Dm (pubblicato sul sito del Mise) bisogna attendere la pubblicazione in Gazzetta ufficiale. Il Dm Requisiti si applicherà agli interventi agevolati con l'ecobonus, ai lavori cosiddetti «trainanti» del Superbonus e agli interventi «trainati» limitatamente a quelli elencati all'articolo 14 del Dl 63 del 2013. Si applicherà inoltre agli interventi che accedono al bonus facciate.
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Le tipologie di intervento
Il Dm elenca nel dettaglio le tipologie e le caratteristiche degli interventi rientranti nel suo campo di applicazione, tra cui figurano gli interventi di riqualificazione energetica globale, ossia che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori riportati nell'allegato C del Dlgs 192 del 2005.
Ci sono poi gli interventi sull'involucro edilizio, con un'ampia casistica che comprende la sostituzione di finestre, la posa in opera di schermature solari, interventi sull'involucro abbinati a lavori di miglioramento sismico, gli interventi ricompresi nel bonus facciate e l'intervento «trainante» del Superbonus che incentiva i lavori di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda.
Vi rientrano l'installazione di collettori solari, l'installazione di dispositivi e sistemi di building automation, e la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale riconosciuti anch'essi come interventi «trainanti» del Superbonus.
I requisiti che ciascuna tipologia di intervento deve rispettare sono elencati nell'allegato A del Dm. Mentre l'allegato B stabilisce per ciascuna di esse le percentuali di detrazione, i valori di detrazione massima o di spesa massima ammissibili.
Superbonus: ai fini dell'incentivo valgono le date di inizio e fine lavori degli interventi «trainanti»
Per gli interventi di efficientamento «trainati» del Superbonus, l'aliquota maggiorata al 110 per cento vale esclusivamente per le relative spese sostenute in un intervallo di tempo ben definito, che viene individuato nel lasso di tempo che intercorre tra la data di inizio e quella di fine dei lavori relative alla realizzazione dell'intervento «trainante».
Nelle detrazioni è compresa la parcella del professionista
Possono essere detratte anche le spese per le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi incentivati. Tra le prestazioni soggette a detrazione il Dm elenca le asseverazioni, la redazione dell'attestato di prestazione energetica, se richiesto, nonché tutte le asseverazioni e le attestazioni previste per il Superbonus dal Dl Rilancio.
In merito, la recente circolare 24/E dell'Agenzia delle Entrate precisa che, in relazione al Superbonus, rientrano nello sgravio le spese sostenute per l'acquisto dei materiali, la progettazione e le altre spese professionali connesse, comunque richieste dal tipo di lavori (ad esempio, l'effettuazione di perizie e sopralluoghi, le spese preliminari di progettazione e ispezione e prospezione).
Sono inoltre detraibili i costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi (ad esempio, le spese relative all'installazione di ponteggi, allo smaltimento dei materiali rimossi per eseguire i lavori, l'imposta sul valore aggiunto qualora non ricorrano le condizioni per la detrazione, l'imposta di bollo e i diritti pagati per la richiesta dei titoli abilitativi edilizi, la tassa per l'occupazione del suolo pubblico pagata dal contribuente per poter disporre dello spazio insistente sull'area pubblica necessario all'esecuzione dei lavori).
Chiarita l'accezione di unità immobiliare «funzionalmente indipendente» con «accesso autonomo dall'esterno»
Nella sezione «Definizioni», il decreto, tra l'altro, chiarisce cosa si intende per unità immobiliare funzionalmente indipendente e dotata di accesso autonomo dall'esterno, che si ritrova nella descrizione degli interventi «trainanti» del Superbonus.
Più nel dettaglio, un'unità immobiliare «può ritenersi "funzionalmente indipendente" qualora sia dotata di installazioni o manufatti di qualunque genere, quali impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento dì proprietà esclusiva (ad uso/ autonomo esclusivo)». La presenza «di un "accesso autonomo dall'esterno" - si legge nel Dm -, presuppone che l'unità immobiliare disponga di un accesso indipendente non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d'ingresso che consenta l'accesso dalla strada o da cortile o giardino di proprietà esclusiva».
di Mariagrazia Barletta
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