La sostituzione del rivestimento esterno è ammesso al bonus facciate solo se abbinato a interventi di efficientamento dell'involucro? È questa - in estrema sintesi - la questione sollevata da un contribuente, che ha trovato risposta dall'Agenzia delle Entrate (interpello 287 del 28 agosto 2020).
La questione è complessa, ma può riguardare tutti quei condomìni in cui le facciate hanno un rivestimento esterno. In sintesi, da quanto si legge nella risposta, la sostituzione del rivestimento esterno può essere ammessa al bonus facciate anche se non abbinata a interventi di efficientamento dell'involucro, però sta all'interessato dimostrare che l'intervento non è soggetto all'obbligo di rispettare il Dm "requisiti minimi", il quale si applica indipendentemente dall'accesso al beneficio fiscale.
Il quesito
Il quesito riguarda un intervento di sostituzione di un mosaico che ricopre pressoché interamente le facciate esterne di un condominio, ad eccezione del basamento realizzato in pietra. Non ci sono parti intonacate. In più - spiega il contribuente - non è possibile realizzare il cosiddetto "cappotto termico", al massimo potrebbe essere effettuato un intervento di coibentazione della facciata tramite insufflaggio della cassavuota.
Da qui il quesito: il rifacimento del rivestimento deve necessariamente essere abbinato ad un intervento di efficientamento dell'involucro per accedere al bonus facciate?
La risposta dell'Agenzia delle Entrate
Innanzitutto, il rifacimento completo del rivestimento esterno in tessere di mosaico delle facciate lato strada, che il condominio intende effettuare, rientra nel perimetro applicativo del bonus facciate, si legge nella risposta dell'amministrazione finanziaria.
Ci sono però da considerare diversi aspetti. Il primo è che, secondo la legge, gli interventi influenti dal punto di vista termico o che interessino il rifacimento dell'intonaco per oltre il 10 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, per accedere al bonus Facciate, devono soddisfare le prescrizioni in materia energetica previsti dal decreto "requisiti minimi" (Dm Mise del 26 giugno 2015) e i valori limite di trasmittanza termica delle strutture opache verticali indicati nel decreto Mise 11 marzo 2008 coordinato con il Dm 26 gennaio 2010 (allegato B alla tabella 2) e nel decreto requisiti minimi (Appendice B all'allegato 1), scegliendo i valori più bassi confrontando appunto i due provvedimenti.
Riguardo al superamento del limite del 10 per cento, va poi considerata la circolare 27/E delle Entrate. Questa ha infatti chiarito che se parti della facciata sono rivestite in piastrelle o altri materiali che non rendono possibile realizzare interventi influenti dal punto di vista termico se non mutando completamente l'aspetto dell'edificio, la verifica, circa il superamento del limite del 10 per cento, va fatta eseguendo il rapporto tra la restante superficie della facciata interessata dall'intervento e la superficie totale lorda complessiva della superficie disperdente.
Considerato, tuttavia, che l'intervento di sostituzione del rivestimento descritto dal contribuente «non sembra rientrare nella mera pulitura e tinteggiatura della facciata - il che implicherebbe, in linea di principio,l'obbligo di applicazione delle prescrizioni del decreto "requisiti minimi" e del decreto 11 marzo 2008 - va valutato se sussistono gli impedimenti tecnici che, come indicato nella citata circolare n. 2/E del 2020, non rendono possibile realizzare interventi influenti dal punto di vista termico se non mutando completamente l'aspetto dell'edificio».
Ai fini dunque dell'ammissione al bonus Facciate, l'obbligo di abbinare al rifacimento del rivestimento un adeguato intervento di efficientamento dell'involucro, non deriva automaticamente dalle caratteristiche architettoniche degli edifici, ma bisogna considerare gli "impedimenti tecnici" citati e le prescrizioni del Dm requisiti minimi, che «deve essere applicato indipendentemente dalla scelta da parte del contribuire di fruire di specifiche agevolazioni fiscali».
In conclusione, «ai fini dell'applicazione del bonus facciate, sarà dunque onere dell'Istante fornire adeguata dimostrazione che l'intervento di rimozione del mosaico non è soggetto all'obbligo di rispetto di specifici requisiti minimi di prestazione energetica, anche in funzione della dimensione della superficie interessata rispetto alla superficie dell'involucro edilizio, atteso che, in base a quanto sopra chiarito, le caratteristiche architettoniche degli edifici non costituiscono una causa di esclusione dall'applicazione del predetto decreto che opera automaticamente».
di Mariagrazia Barletta
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