Allarme dagli enti locali per l'abolizione delle deroghe alle distanze minime e per la cancellazione del bonus cubatura e dei premi di altezza e di superficie, riservati agli edifici di nuova costruzione a ridotto consumo energetico. La questione è di rilievo, tanto da essere entrata all'ordine del giorno della Conferenza delle Regioni del 24 ottobre.
Ma, andiamo con ordine.
Le facilitazioni cancellate dal Dlgs Efficienza energetica
Ad aprire il caso è il Dlgs Efficienza energetica (Dlgs 73 del 2020), entrato in vigore lo scorso 29 luglio. Il Dlgs ha abolito il comma 6 del Dlgs 102 del 2014. In questo modo, con un colpo di spugna, ha cancellato alcune facilitazioni che erano state concesse agli edifici di nuova costruzione che avessero messo in atto una riduzione minima del 20 per cento dell'indice di prestazione energetica previsto dal Dlgs 192 del 2005.
Per tali edifici, a basso consumo energetico, era prevista l'esclusione di alcune misure dai computi per la determinazione dei volumi, delle altezze, delle superfici e dei rapporti di copertura. Potevano non essere computati lo spessore delle murature esterne, delle tamponature o dei muri portanti, dei solai intermedi e di chiusura superiori ed inferiori, eccedente ai 30 centimetri, fino ad un massimo di ulteriori 30 centimetri per tutte le strutture che racchiudessero i volumi riscaldati.
Nel momento in cui il limite di questi premi dimensionali non veniva oltrepassato, era permesso derogare, nell'ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi, a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai confini di proprietà e a quelle di protezione del nastro stradale e ferroviario, nonché alle altezze massime degli edifici.
Bloccati i procedimenti in corso, richiesto un periodo transitorio
Queste facilitazioni, che incoraggiavano la diffusione di nuove costruzioni a basso consumo, sono state - come accennato - completamente cancellate.
Dunque - lamentano gli enti locali - per i progetti che intendevano beneficiare di tali facilitazioni, i cui iter autorizzativi erano già in corso all'entrata in vigore del Dlgs 73 del 2020, ci sono problemi, perché i relativi procedimenti sono fermi e non possono essere conclusi positivamente.
Oltre a sollevare il problema, alla Conferenza delle Regioni è stata proposta l'introduzione una norma transitoria di salvaguardia delle iniziative già avviate e dei progetti già presentati prima dell'entrata in vigore del Dlgs 73 del 2020. In particolare viene proposto che vada in vigore dal 1° gennaio 2021 l'abrogazione del comma 6, con la quale sono state cancellate le facilitazioni dimensionali e le deroghe alle distanze minime per edifici di nuova costruzione. Ovviamente la proposta deve essere recepita dal Governo o dal Parlamento per essere inserita in un decreto o in una legge.
di Mariagrazia Barletta
pubblicato il: