È possibile fruire del Superbonus al 110 per cento anche nell'ipotesi di cambio di destinazione d'uso, purché la funzione post-lavori sia quella abitativa e sempre che nel provvedimento amministrativo con cui è stato dato il via libera all'intervento risulti chiaramente tale cambio. Ovviamente, l'immobile deve ricadere in una delle categorie catastali ammesse alla maxi-detrazione.
Ragionamento che vale anche se le spese da detrarre nella misura del 110 per cento riguardano interventi volti alla riduzione del rischio sismico. A dirlo è l'Agenzia delle Entrate con l'interpello n. 538 del 2020. Ciò viene desunto dalla circolare dell'amministrazione finanziaria dell'8 luglio 2020, che contiene un riferimento alla trasformazione di un fienile in abitazione.
Nella stessa risposta delle Entrate viene ricordato che per gli interventi ammessi al Superbonus, afferenti a diverse tipologie di sgravi (sismabonus, bonus facciate, ecobonus, etc..), le relative spese vanno ben distinte tenendo conto che una voce di spesa può fruire di una sola tipologia di detrazione. Ad esempio, può capitare che un intervento sia ammesso al bonus facciate e che rientri anche tra quelli propri dell'ecobonus. In tal caso quell'intervento può essere ammesso ad una sola delle due agevolazioni. Di conseguenza, va considerato un principio cardine del Superbonus: «l'impossibilità di fruire di più agevolazioni sulle medesime spese», viene ricordato nella risposta all'interpello.
Attenzione all'autonomia degli interventi
Bisogna inoltre prestare attenzione al concetto di autonomia degli interventi. Nel caso prospettato dal contribuente vengono pianificati interventi riconducibili al bonus facciate ed altri agevolabili con il sismabonus. Le Entrate ricordano che gli interventi sui prospetti che sono di completamento rispetto ai lavori antisismici non possono essere considerati autonomi e quindi, anche rispettandone i requisiti, non possono rientrare tra quelli agevolabili con il bonus facciate.
«Ai fini della fruizione di entrambe le agevolazioni - scrive l'Agenzia delle Entrate -, sarà dunque onere dell'Istante fornire adeguata dimostrazione dell'autonomia degli interventi in questione, contabilizzare distintamente le spese riconducibili ad ognuno degli interventi ed effettuare ogni altro adempimento richiesto».
I riferimenti per la congruità dei prezzi
Nell'interpello il contribuente chiede inoltre quali siano i prezzi di riferimento per attestare la congruità delle spese relative ad interventi volti alla riduzione del rischio sismico.
Ai fini dell'asseverazione, da parte dei professionisti incaricati, della congruità delle spese sostenute, «occorre fare riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi», spiegano alle Entrate. Ciò in quanto - viene ancora precisato nella risposta all'interpello - il decreto cosiddetto Requisiti non contiene alcuna indicazione in merito agli interventi di riduzione del rischio sismico degli edifici.
Sempre in riferimento alla corretta stima delle spese, viene inoltre ricordato che l'allegato B al decreto del ministero delle Infrastrutture n. 58 del 2017 (contenente le linee guida per la classificazione del rischio sismico e le modalità per l'attestazione dei relativi interventi) «è previsto, tra l'altro, che il tecnico indichi il prezzario mediante il quale ha stimato la congruità della spesa ammessa alla detrazione».
Nel caso in cui l'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione venga esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori - utilizzando modello allegato al Dm 58 del 2017 - va riportato, per ciascun Sal, il costo dei lavori agevolabili, stimato in fase di progetto, e l'ammontare dei lavori corrispondenti alla stato di avanzamento oggetto dell'asseverazione.
di Mariagrazia Barletta
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