Arrivano alcune delucidazioni a dubbi sull'applicazione del Superbonus dal direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini durante un'audizione tenutasi nella mattina di mercoledì 18 novembre presso la Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria.
Tra i temi toccati: la questione della proprietà degli immobili ai fini dell'accesso al maxi-sgravio, la possibilità di usufruire della detrazione al 110 per cento per la realizzazione di cappotti termici interni in edifici vincolati e i requisiti della polizza Rc professionale per i tecnici che firmano certificazioni e asseverazioni.
«In materia di Superbonus, a breve l'Agenzia fornirà ulteriori chiarimenti con la pubblicazione di una nuova circolare», ha inoltre annunciato Ruffini.
Tante le domande a cui il direttore dell'amministrazione finanziaria ha dato risposta, tutte contenute all'interno della memoria consegnata alla Commissione parlamentare. Un documento utile, al quale si rimanda e dal quale estrapoliamo alcune risposte.
Testo dell'audizione del direttore dell'Agenzia delle Entrate
Il riferimento al condominio
Il Superbonus spetta per gli interventi realizzati sulle parti comuni di un edificio in condominio. Sono invece esclusi gli interventi su edifici composti da più unità immobiliari di un unico proprietario o di comproprietari.
La proprietà degli immobili che costituiscono un edificio è determinante per l'accesso al Superbonus. «Se l'unico proprietario di tutte le unità immobiliari di un edificio concede in locazione o in comodato tutte o alcune delle predette unità immobiliari a più soggetti (detentori), non si costituisce un condominio e di conseguenza non è possibile fruire del Superbonus», chiarisce il direttore delle Entrate.
«Se le unità immobiliari di un edificio appartenenti a diversi proprietari - continua l'avvocato - sono concesse in locazione o in comodato ad un unico soggetto (detentore), restando ferma la costituzione del condominio, è possibile fruire del Superbonus».
Cappotto su edifici vincolati
Può essere riconosciuto il Superbonus per l'installazione del cappotto termico interno in edifici sui quali insistono vincoli storico-artistici o paesaggistici?
«Come chiarito nella circolare n. 24/E del 2020, se l'edificio è sottoposto ai vincoli previsti dal predetto codice dei beni culturali e del paesaggio o il rifacimento dell'isolamento termico è vietato da regolamenti edilizi, urbanistici o ambientali, il Superbonus si applica, comunque, ai singoli interventi ammessi all'Ecobonus (ad esempio, sostituzione degli infissi), purché sia certificato il miglioramento energetico», afferma Ruffini.
Ciò deriva dall'articolo 119 del Dl Rilancio, secondo il quale se un edificio è sottoposto a vincolo ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio o gli interventi trainanti di efficientamento energetico sono vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la detrazione del 110 per cento si applica in ogni caso agli interventi trainati (anche se non vengono effettuati interventi trainanti). Ciò vale a condizione che - precisa il direttore dell'Agenzia - «tali interventi portino a un miglioramento minimo di due classi energetiche oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta in quanto l'edificio o l'unità immobiliare è già nella penultima classe». Ovviamente, anche il cappotto termico rientra in questa logica. È dunque ammesso se è certificato il miglioramento energetico minimo prescritto dalla legge.
Rc professionale: occorre stipulare una polizza ah hoc?
Al direttore delle Entrate viene chiesto se i professionisti che redigono attestazioni e asseverazioni devono stipulare una polizza ad hoc per tali attività connesse al Superbonus o se basti adeguare i massimali di una polizza Rc professionale "generica", ossia se l'obbligo possa ritenersi assolto laddove la polizza già in essere contenga i requisiti necessari.
Ruffini ricorda i contenuti del comma 14 dell'articolo 119 del Dl Rilancio, secondo cui ai fini del rilascio delle attestazioni ed asseverazioni, i tecnici abilitati devono stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi e, comunque, non inferiore a 500mila euro.
«Nessuna previsione è stabilita in relazione alle modalità contrattuali della polizza stessa che, pertanto, segue la prassi di mercato, in conformità alla normativa regolamentare di settore», afferma Ruffini.
di Mariagrazia Barletta
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