È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 ed è in vigore da oggi 4 dicembre la legge di conversione del decreto Covid (Dl 125 del 2020), che proroga la validità di di certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi, comunque denominati, tra cui rientrano anche le Scia (Segnalazioni certificate di inizio attività), le segnalazioni certificate di agibilità, le autorizzazioni paesaggistiche e le autorizzazioni ambientali.
L'articolo 3-bis della nuova legge - lo ricordiamo - modifica l'articolo 103, comma 2, del Cura Italia che aveva già previsto un "congelamento" degli atti amministrativi in scadenza e vi aggiunge il comma 2-sexies (per approfondimenti si rimanda all'articolo pubblicato lo scorso 25 novembre).
Va detto che l'elenco degli atti menzionato nella legge non è esaustivo, ad esempio la novità impatta anche sull'antincendio, mantenendo in vita le attestazioni di rinnovo periodico di conformità. Inoltre, risulta escluso dal differimento il documento unico di regolarità contributiva.
Ecco come cambia l'articolo 103 comma 2 del Cura Italia (Dl 18 del 2020). In arancione le modifiche al testo.
Art. 103
Dl 18 del 2020, convertito con modificazioni con la legge 27 del 2020
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Comma 2.Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19*, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attivita', alle segnalazioni certificate di agibilita', nonche' alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
[...]
2-sexies. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, di cui al comma 2, scaduti tra il 1° agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, e che non sono stati rinnovati, si intendono validi e sono soggetti alla disciplina di cui al medesimo comma 2
* Al momento la data di cessazione dello stato di emergenza da Covid è fissata al 31 gennaio 2021
IL TESTO DEL DL 125/2020 COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE
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