Eliminazione barriere architettoniche: ok alla cessione del credito in caso di manutenzione sulle parti comuni

La risposta del sottosegretario di Stato all'Economia in un'interrogazione in Commissione Finanze alla Camera

Per le opere destinate al superamento o all'eliminazione di barriere architettoniche è possibile optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, come vie alternative all'utilizzo diretto delle detrazioni fiscali, purché, però, l'intervento sia classificabile come manutenzione straordinaria su singole unità immobiliari o di manutenzione sulle parti comuni dell'edificio.

Il principio, importante, è stato espresso dal sottosegretario di Stato per l'Economia, Alessio Mattia Villarosa in risposta ad un'interrogazione proposta da Gian Mario Fragomeli (Pd) in Commissione Finanze alla Camera.

In particolare, con l'interrogazione è stato chiesto se, sulla base dell'articolo 121 del Dl Rilancio, «la cessione del credito d'imposta sia applicabile anche alle prestazioni, con Iva al 4 per cento, di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche».

L'articolo 121 (al comma 2) elenca i casi in cui, nell'ambito dei diversi bonus edilizi, è possibile usufruire dello sconto in fattura o della cessione del credito. In generale - afferma Villarosa - non si può godere della cessione del credito o dello sconto in fattura per le opere volte all'eliminazione delle barriere architettoniche, in quanto l'articolo 121 non le menziona espressamente. Più nel dettaglio, l'articolo 121 non menziona la lettera e) dell'articolo 16-bis del Dpr n. 917 del 1986 (Tuir). Va ricordato che la lettera e) individua appunto gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche (si veda lo specchietto in basso).

L'articolo 121 menziona, però, le lettere a) e b) dello stesso art. 16-bis del Tuir, lettere che identificano gli interventi di manutenzione straordinaria su singole unità immobiliare o di manutenzione sulle parti comuni dell'edificio. Quindi, se tra gli interventi finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche, ve ne sono alcuni che possono qualificarsi come interventi di manutenzione straordinaria su singole unità immobiliare o di manutenzione sulle parti comuni dell'edificio, «in relazione agli stessi - chiosa Villarosa - è possibile avvalersi, a prescindere dalle specifiche finalità dell'intervento, dell'opzione prevista dall'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020». L'opzione a cui si fa riferimento è quella relativa alla scelta dello sconto in fattura o della cessione del credito.

IL TESTO DELLA RISPOSTA

TUIR (Dpr 917 del 1986)
Art. 16-bis, comma 1, lettera e)
Interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravita', ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

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