Nella notte del 13 gennaio il Consiglio dei ministri ha deliberato la proroga dello stato di emergenza al 30 aprile 2021 (la delibera del CdM è attesa in Gazzetta ufficiale). La nuova data programmata per la fine dell'emergenza pandemica - ovviamente suscettibile di ulteriori slittamenti - agisce anche sul mantenimento in vita di certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi in scadenza, sancito dal «Cura Italia» (Dl 18 del 2020) e poi rafforzato con la legge di conversione del Dl Agosto.
Aggiornamento del 21 gennaio 2021
La delibera del Consiglio dei ministri che proroga lo stato di emergenza pandemica al 30 aprile 2021 è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 20 gennaio.
Per effetto della proroga al 30 aprile, i certificati, gli attestati, i permessi, le concessioni, le autorizzazioni e gli atti abilitativi, comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2021 conservano la loro validità fino al 29 luglio 2021, ossia fino al 90esimo giorno successivo alla chiusura dello stato di emergenza da Covid-19.
La proroga degli atti in scadenza - va ricordato - vale anche per le Scia (Segnalazioni certificate di inizio attività), le segnalazioni certificate di agibilità, le autorizzazioni paesaggistiche e le autorizzazioni ambientali.
La proroga agisce anche sul ritiro dei titoli abilitativi edilizi (comunque denominati) rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. Risulta escluso dal differimento il documento unico di regolarità contributiva.
L'ulteriore differimento deriva dal fatto che la legge di conversione del Dl Agosto ha introdotto un «rinvio mobile» per gli atti in scadenza, che dunque va aggiornato di volta in volta con il protrarsi dello stato di emergenza. Il riferimento è - va ricordato - l'articolo 103 del Dl 18 del 2020, così come modificato dall'articolo 3-bis del Dl 125 del 2020.
Art. 103 del Dl 18 del 2020 convertito con modificazioni con la legge 27 del 2020, così come modificato dall'articolo 3-bis del Dl 125 del 2020
[...]
2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19*, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attivita', alle segnalazioni certificate di agibilita', nonche' alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. [...]
2-sexies. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, di cui al comma 2, scaduti tra il 1° agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, e che non sono stati rinnovati, si intendono validi e sono soggetti alla disciplina di cui al medesimo comma 2
* Al momento la data di cessazione dello stato di emergenza da Covid è fissata al 30 aprile 2021
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