Il servizio studi del dipartimento Finanze della Camera dei Deputati ha pubblicato un dossier dedicato al Superbonus e aggiornato alle ultime modifiche apportate al beneficio fiscale (che gode dell'aliquota al 110 per cento) dall'ultima legge di Bilancio. Il documento riassume il quadro normativo, esamina gli interventi agevolabili (trainanti e trainati) e ricorda quali sono i soggetti beneficiari.
Tra le ultime modifiche, la più importante riguarda l'estensione del bonus al 110% anche nel 2022. La detrazione può essere infatti chiesta per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2022 per interventi effettuati sulle parti comuni di edifici condominiali, su unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall'esterno, site all'interno di edifici plurifamiliari, nonché sulle singole unità immobiliari (fino ad un massimo di due).
Il termine del 30 giugno 2022 può anche slittare di sei mesi: per gli interventi effettuati dai condomini per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022.
Va ricordato, inoltre, che la legge di Bilancio è intervenuta, ancora una volta, sul concetto di «funzionalmente indipendente», considerando tale un'unità immobiliare dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per l'approvvigionamento idrico, per il gas, impianti per l'energia elettrica, impianti di climatizzazione invernale.
La legge di Bilancio, inoltre, ha incluso nella maxi-agevolazione anche gli interventi per la coibentazione del tetto, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente.
Il dossier della Camera dei Deputati, aggiornato a febbraio 2021
Tra le ultime novità, vi è anche l'introduzione dei limiti di spesa per l'intervento (trainato) di installazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici. Tali limiti sono pari a 2mila euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno; di 1.500 euro per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine; di 1.200 euro per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a otto colonnine. «L'agevolazione - viene ricordato nel dossier - si intende riferita a una sola colonnina di ricarica per unità immobiliare».
La legge di Bilancio ha inoltre chiarito che accedono alle detrazioni anche gli edifici privi di attestato di prestazione energetica perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi, che devono comprendere anche quelli di isolamento termico, anche in caso di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente, raggiungano una classe energetica in fascia A.
Come ricordato nel dossier, e chiarito dall'ultima Manovra, per i professionisti l'obbligo di sottoscrizione della polizza si considera rispettato qualora i soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni abbiano già sottoscritto una polizza assicurativa per danni derivanti da attività professionale, purché questa:
- non preveda esclusioni relative ad attività di asseverazione;
- preveda un massimale non inferiore a 500.000 euro, specifico per il rischio di asseverazione da integrare a cura del professionista ove si renda necessario;
- garantisca, se in operatività di claims made, una ultrattività pari ad almeno cinque anni in caso di cessazione di attività e una retroattività pari anch'essa ad almeno cinque anni a garanzia di asseverazioni effettuate negli anni precedenti.
In alternativa il professionista può optare per una polizza dedicata alle attività richiamate con un massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500mila euro, senza interferenze con la polizza di responsabilità civile.
Va ricordato a riguardo che la polizza "claims made" copre i reclami fatti per la prima volta contro l'assicurato durante il periodo di validità dell'assicurazione. In altre parole è coperta la richiesta di risarcimento del danno presentata in corso di validità del contratto. Ci sono però delle condizioni: il reclamo deve essere conseguenza di eventi, errori od omissioni accaduti o commessi non prima della data di retroattività indicata nella polizza, inoltre la richiesta di risarcimento non deve essere stata trasmessa all'assicurato prima della stipula della polizza.
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