Superbonus, esclusa la trasformazione dell'impianto da centralizzato ad autonomo

Per gli interventi antisismici con asseverazione tardiva fa fede la data di richiesta del titolo abilitativo

Arriva dall'Agenzia delle Entrate, con una recente risposta ad un interpello (la n. 127 del 2021), un chiarimento che riguarda l'accesso al superbonus degli interventi di sostituzione degli impianti di riscaldamento.

Sono agevolabili, nell'ambito della maxi-detrazione al 110%, purché ovviamente rispondenti alle caratteristiche tecniche specifiche previste dalla normativa e dai provvedimenti delle Entrate, gli interventi finalizzati alla trasformazione degli impianti individuali autonomi in impianti di climatizzazione invernale centralizzati con contabilizzazione del calore. Questi rientrano tra gli interventi cosiddetti trainati che il Dl Rilancio richiama in riferimento all'ecobonus. Sempre nel perimetro degli interventi trainati, sono ricompresi, e dunque possono beneficiare anch'essi dell'aliquota al 110%, anche quelli di trasformazione degli impianti centralizzati esistenti, finalizzati all'applicazione della contabilizzazione del calore.

È invece sempre esclusa dall'ambito del Superbonus (e anche dell'ecobonus) «la trasformazione dell'impianto di climatizzazione invernale da centralizzato ad individuale o autonomo», viene precisato nella risposta all'interpello. Tale precisazione è contenuta anche nel decreto Requisiti del 6 agosto 2020 (punto 10 dell'allegato A).

Nel caso prospettato nell'interpello, il contribuente intendeva sostituire l'impianto di riscaldamento invernale, unico, con tre distinti impianti separati funzionali alle tre unità immobiliari derivanti da un frazionamento. L'intervento tra l'altro prevedeva anche il miglioramento sismico dell'edificio e la ricostruzione (a parità di volume e sedime, ma con variazione della sagoma) di una porzione del fabbricato «risultata non stabile staticamente». Lavori finalizzati, tra l'altro, al miglioramento delle prestazioni antisismiche con un salto di due classi.

Nel caso specifico, la Scia viene presentata il 26 settembre 2019, mentre l'asseverazione attestante la classificazione sismica viene trasmessa il 3 giugno 2020 a integrazione della Scia, e comunque prima dell'inizio dei lavori. Nell'ambito del sismabonus, l'asseverazione tardiva - viene ricordato dall'amministrazione finanziaria - è stata consentita da una modifica al Dm 58 del 2017 con il quale sono state definite le linee guida per la classificazione del rischio sismico nelle costruzioni, entrata in vigore il 16 gennaio 2020. La possibilità dunque di integrare il titolo abilitativo con l'asseverazione tardiva della classificazione del rischio sismico vale per i titoli abilitativi richiesti a partire dal 16 gennaio 2020. Dunque il sismabonus e il superbonus restano preclusi al contribuente che aveva presentato la Scia prima di tale data.

di Mariagrazia Barletta

 

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