Rivedere gli incentivi all'utilizzo delle Fonti energetiche rinnovabili (Fer) e semplificare le procedure di autorizzazione per l'installazione e la modifica degli impianti. Prevedere in via definitiva gli incentivi per le comunità energetiche e l'autoconsumo collettivo. Il Senato ha approvato in via definitiva la legge di delegazione europea 2019-20 contenente le disposizioni di delega al Governo per il recepimento di 39 direttive europee, tra queste la cosiddetta Red II, ossia la direttiva (Ue) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.
Perimetrazione di aree idonee per impianti Fer allo scopo di raggiungere gli obiettivi 2030
Le regioni e le provincie autonome sono tenute a individuare aree idonee, soprattutto di strutture edificate, come ad esempio i parcheggi, i capannoni industriali, e aree non utilizzabili per altri scopi, dove installare impianti a fonti rinnovabili per una potenza complessiva almeno pari a quella individuata come necessaria dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (Pniec), il quale, presentato alle istituzioni europee lo scorso gennaio, prevede il raggiungimento dell'obiettivo del 30% di energia da Fer nei consumi finali lordi di energia al 2030.
«Il maggiore contributo alla crescita delle rinnovabili deriverà proprio dal settore elettrico, che al 2030 raggiunge i 16 Mtep di generazione da Fer, pari a 187 TWh. La forte penetrazione di tecnologie di produzione elettrica rinnovabile, principalmente fotovoltaico ed eolico, permetterà al settore di coprire il 55,0% dei consumi finali elettrici lordi con energia rinnovabile, contro il 34,1% del 2017», si legge nel Pniec.
Per l'individuazione delle aree idonee, le regioni seguiranno gli indirizzi che saranno predisposti dal Governo, previa acquisizione dell'intesa in Conferenza unificata Stato-Regioni, rispettando le esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici. Dunque, specifici decreti stabiliranno i "paletti" entro cui si muoveranno le regioni e le provincie autonome. In caso di inerzia di queste ultime, chiamate ad agire entro 60 giorni dall'emanazione dei criteri generali, è previsto il potere sostitutivo dello Stato.
Procedure abilitative semplificate
Come previsto dalla direttiva Red II, e come riportato nelle disposizioni di delega, per l'installazione di impianti nelle aree idonee vanno individuate procedure abilitative semplificate, proporzionate alla tipologia di interventi e alla loro localizzazione e prevedere la riduzione dei termini dei procedimenti autorizzativi e per l'assegnazione di incentivi, razionalizzandoli con quelli dei procedimenti per la connessione alla rete elettrica.
Un'importante semplificazione è prevista anche per gli interventi su impianti esistenti: si tratta di individuare quei lavori che possono essere realizzati senza alcuna autorizzazione.
Incentivi "a lungo termine" per comunità energetiche e autoconsumo collettivo
Da rivedere anche gli incentivi per la costituzione delle comunità energetiche e per l'autoconsumo collettivo. Va ricordato che l'Italia ha anticipato i contenuti della Red II con il decreto Milleproroghe del 2019 (Dl 169 del 2019) prevedendo misure per consentire la costituzione di comunità energetiche e permettere l'autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili. Con il decreto attuativo del Mise del 15 settembre 2020, contenente le tariffe incentivanti, e poi con le regole tecniche del Gse di dicembre si è aperta la possibilità tra più cittadini di condividere l'energia prodotta da impianti da fonti rinnovabili di potenza fino a 200 KW. Regole, al momento di carattere sperimentale, che resteranno in vigore fino a sessanta giorni successivi all'entrata in vigore del provvedimento che recepirà la Red II. Comunità energetiche e autoconsumo collettivo sono destinati a soppiantare il meccanismo dello scambio sul posto destinato all'abrogazione.
Obblighi Fer negli edifici esistenti
Tra le deleghe della legge vi è anche l'adozione di misure per favorire la progressiva installazione di impianti di produzione di energia da Fer negli edifici esistenti «con l'introduzione di meccanismi d'obbligo». Anche l'iter per la realizzazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici va semplificata, anche se su questo punto è già intervenuto il Dl Semplificazioni (Dl 76 del 2020). Vanno inoltre introdotte misure per la promozione dell'utilizzo di energia elettrica rinnovabile per la ricarica di veicoli elettrici.
Da aggiornare e potenziare vi sono, in generale, tutti i meccanismi vigenti di sostegno alle fonti rinnovabili, inclusi gli interventi volti a valorizzare l'energia prodotta da biogas per la trasformazione in biometano o in digestato.
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