«Il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, ha firmato il decreto interministeriale per l'esonero contributivo dei lavoratori autonomi e dei professionisti». Inoltre, «gli uffici del ministero hanno già avviato una interlocuzione con l'Inps per dare corso agli ulteriori passaggi necessari a garantire la massima tutela della platea interessata dal provvedimento». Lo rende noto il ministero del Lavoro.
Dunque, si sblocca - dopo mesi di attesa - il cosiddetto «anno bianco» contributivo. Il riferimento è alla misura, contenuta nella legge di Bilancio 2021, che esonera parzialmente i professionisti, iscritti alle Casse di previdenza private, dal versamento dei relativi contributi, qualora abbiano subìto un calo del fatturato di almeno il 33 per cento nel 2020 rispetto al 2019. La misura è limitata ai professionisti con fatturato non superiore a 50mila euro (si fa riferimento ai redditi 2019).
La legge di Bilancio rimandava l'attuazione della misura ad un decreto del ministero del Lavoro, da emanare di concerto con il dicastero dell'Economia. Il termine per l'adozione era fissato al 1° marzo 2021. Al decreto interministeriale va il compito di definire nel dettaglio i criteri e le modalità per l'applicazione dell'agevolazione. Con tale regolamento, inoltre, si andrà a definire la quota del Fondo per l'esonero dai contributi previdenziali (con dotazione iniziale di 1 miliardo di euro) da destinare ai professionisti iscritti alle Casse private.
L'agevolazione, ovviamente, riguarda anche gli architetti e gli ingegneri iscritti ad Inarcassa. Sono tutte da definire anche le modalità per l'invio di eventuali domande di esonero.
Le Casse - come è scritto nero su bianco nella Manovra 2021 - monitoreranno l'andamento della misura e la relativa spesa al fine di comunicare i risultati ai ministeri dell'Economia e del Lavoro e, nel caso emergano scostamenti rispetto al limite di spesa fissato dai dicasteri, non ci saranno altri «provvedimenti di concessione dell'esonero». A quanto pare, fissate le risorse del Fondo da destinare ai professionisti ordinistici, quel limite non potrà essere superato anche se non dovesse essere sufficiente a coprire gli oneri previdenziali degli aventi diritto.
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