Il Reddito di emergenza (Rem) può essere richiesto all'Inps attraverso una domanda da inviare online dal 1° al 31 luglio 2021. A comunicarlo è l'Istituto nazionale di previdenza sociale con il messaggio n. 2406 contenente le istruzioni per l'ottenimento delle quattro quote di Rem per i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2021.
Il messaggio dà attuazione all'estensione dell'aiuto economico per ulteriori quattro mesi, arrivato con il decreto Sostegni bis. La domanda va presentata attraverso il sito internet dell'Inps (www.inps.it), autenticandosi con Pin, se lo si possiede (si ricorda che l'Inps non rilascia più nuovi Pin a decorrere dal 1° ottobre 2020), oppure con Spid, carta nazionale dei servizi o carta di identità elettronica. In alternativa, è possibile rivolgersi agli Istituti di patronato.
Possono beneficiare del Reddito di emergenza anche i professionisti, se in possesso dei requisiti stabiliti dalle varie norme che si sono succedute a partire dal Dl cosiddetto Rilancio (Dl 34 del 2020) che ha istituito il Rem.
Con il Dl Sostegni bis restano pressoché immutati i requisiti per l'accesso al beneficio, riservato ai nuclei familiari in condizioni di necessità economica e che dunque hanno risentito molto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. L'unica differenza sta nel reddito familiare di riferimento per l'accesso all'indennizzo: non si fa riferimento al mese di febbraio 2021, ma bisogna prendere in considerazione aprile 2021.
Per verificare se si ha diritto all'indennizzo bisogna dunque calcolare il reddito familiare relativo al mese di aprile 2021, che deve risultare inferiore ad una certa soglia. Quest'ultima è pari all'ammontare mensile della quota di Rem spettante.
Requisiti e calcolo delle quote del reddito di emergenza
Entità del contributo e la soglia limite di reddito
L'aiuto economico - che è rivolto al nucleo familiare - si concretizza in un sussidio il cui importo mensile oscilla da 400 a 800 euro, elevabili a 840 euro in presenza di disabili gravi o non autosufficienti. Le regole per calcolare l'ammontare mensile dell'indennità sono contenute nell'articolo 82, comma 5 del Dl Rilancio.
L'aiuto mensile si calcola moltiplicando 400 euro per un fattore che può variare da 1 a 2,1 a seconda della composizione del nucleo familiare. Tale fattore è pari a 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età superiore a 18 anni e di 0,2, per ogni ulteriore componente minorenne, fino ad un massimo di 2. Il fattore può poi arrivare a quota 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti persone con disabilità grave o non autosufficienti.
Ad esempio, se il nucleo è composto da tre persone, di cui 2 maggiorenni e 1 minorenne, il fattore sarà pari a 1,6 e l'indennizzo mensile ammonterà a (400 • 1,6) 640 euro.
Per accedere alle nuove quote di Rem introdotte dal Dl Sostegni bis, la soglia limite del reddito familiare relativa al mese di aprile 2021 non deve superare l'ammontare mensile dell'indennità spettante. Prendendo come esempio, il nucleo familiare di cui sopra, la soglia di reddito per l'accesso all'aiuto economico è pari a 640 euro. Tale limite va incrementato se il nucleo risiede in una casa in locazione. L'incremento è pari ad un dodicesimo del valore annuo del canone di locazione come dichiarato ai fini Isee.
Dunque, ipotizziamo che il nostro nucleo familiare paghi un canone di locazione mensile di 800 euro, la soglia di reddito familiare, in riferimento al mese di aprile 2021, è di 1.440 euro.
Altri requisiti
Per accedere al contributo sono inoltre richiesti: residenza in Italia (verificata con riferimento al componente richiedente il beneficio); valore dell'Isee inferiore a 15mila euro; un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all'anno 2020 inferiore a 10mila euro, tale soglia è incrementata di 5mila euro per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di 20mila euro. Tale massimale è incrementato di ulteriori 5mila euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza.
Compatibilità
Il Rem è compatibile con il contributo a fondo perduto, disposto con i Dl Sostegni, di cui possono beneficiare anche i professionisti ed anche con l'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali riservato ai professionisti iscritti alle Casse di previdenza private che abbiano subìto un calo del fatturato di almeno il 33 per cento nel 2020 rispetto al 2019. Beneficio, quest'ultimo, introdotto dall'ultima legge di Bilancio e non ancora operativo, in quanto manca ad oggi (28 giugno) la pubblicazione del decreto interministeriale di attuazione.
Incompatibilità
Per beneficiare del Rem, nel nucleo familiare non devono esserci componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità post-Covid destinata ai lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport. Il Rem - va ricordato - è sempre incompatibile con il reddito di cittadinanza. Ad eccezione del caso particolare di chi ha cessato Naspi o Dis-coll, ai fini dell'ottenimento del Rem, non devono essere presenti nel nucleo familiare persone titolari di pensione diretta o indiretta, fa eccezione l'assegno ordinario di invalidità. Sono esclusi anche i nuclei familiari in cui sono presenti soggetti titolari di un rapporto di lavoro dipendente con retribuzione lorda superiore agli importi mensili stabiliti per il Rem.
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