Al coordinatore per la sicurezza (Cse) non è richiesta una stringente vigilanza

La Cassazione sul ruolo di "alta vigilanza" e sulle responsabilità del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione

di Mariagrazia Barletta

Il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (Cse)dei lavori ha una autonoma funzione di alta vigilanza che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni che comportino rischio interferenziale, e non anche il puntuale controllo, momento per momento, delle singole attività lavorative, che è demandato ad altre figure operative (datore di lavoro, dirigente, preposto).

L'unica eccezione è costituita dall'intervento di sospensione delle singole lavorazioni in caso di pericolo grave e imminente direttamente riscontrato ed immediatamente percettibile (art. 92 lett. f del DIgs 81/08). Il coordinatore per l'esecuzione, in altri termini, non è il controllore del datore di lavoro, ma il gestore del rischio interferenziale. 

A ricordare le responsabilità e il ruolo del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione è la Cassazione con una recente sentenza (n. 24915/2021, depositata il 30 giugno). La pronuncia ripercorre le certezze che sul tema si sono ormai consolidate attraverso oltre dieci anni di sentenze.

Sentenza Cassazione 24915/2021

Il ruolo di controllo e la presenza in cantiere

Il coordinatore - viene ricordato nella pronuncia - procede per atti formali: contestazione scritta alle imprese delle irregolarità riscontrate e segnalazione al committente delle stesse irregolarità. Solo in caso di imminente e grave pericolo direttamente riscontrato gli è consentito di sospendere immediatamente i lavori. Pertanto, il coordinatore ha solo un ruolo di vigilanza in merito allo svolgimento generale delle lavorazioni e non è obbligato ad effettuare quella stringente vigilanza, momento per momento, che compete al datore di lavoro e ai suoi collaboratori. Solo qualora l'infortunio sia riconducibile a carenze organizzative generali di immediata percettibilità sarà dunque configurabile anche la responsabilità del coordinatore; la conseguenza è che non è richiesta la sua continua presenza nel cantiere con ruolo di controllo.

I compiti di "alta vigilanza"

Con riferimento alle attività lavorative svolte in un cantiere edile, al coordinatore per l'esecuzione dei lavori  spettano compiti di "alta vigilanza", consistenti:

a) nel controllo sulla corretta osservanza, da parte delle imprese, delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento nonché sulla scrupolosa applicazione delle procedure di lavoro a garanzia dell'incolumità dei lavoratori;

b) nella verifica dell'idoneità del Piano operativo di sicurezza (Pos) e nell'assicurazione della sua coerenza rispetto al piano di sicurezza e coordinamento;

c) nell'adeguamento dei piani in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, verificando, altresì, che le imprese esecutrici adeguino i rispettivi Pos.

Riguardo all'osservanza dei Pos, la pronuncia ricorda che già precedenti sentenze (Sez. 4, n. 37597 del 5/6/2015, Giambertone, non mass.) avevano sottolineato che «il controllo sul rispetto delle previsioni del piano non può essere meramente formale, ma va svolto in concreto, secondo modalità che derivano dalla conformazione delle lavorazioni. Essenziale è che alla previsione della cautela segua un'attività di verifica della sua attuazione, che compete alle imprese esecutrici. Attività di verifica che tuttavia non può significare presenza quotidiana nel cantiere ma, appunto, presenza nei momenti delle lavorazioni topici rispetto alla funzione di controllo». 

La sospensione dei lavori

Il Cse - recita l'articolo 92, lettera f del Dlgs 81 del 2008 - sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. Il Cse, dunque può e deve «intervenire direttamente sulle singole lavorazioni pericolose, il che implica anche la necessità legale di frequentare il cantiere con una periodicità compatibile con la possibilità di rilevare le eventuali lavorazioni pericolose». 

«Per il resto - viene ancora affermato nella sentenza -, il coordinatore per l'esecuzione, identifica momenti topici delle lavorazioni e predispone attività che assicurino rispetto ad esse l'attuazione dei piani 'attraverso la mediazione dei datori esecutori'. Certo non può esimersi dal prevedere momenti di verifica della effettiva attuazione di quanto esplicato e previsto; ma anche queste azioni di verifica non possono essere quotidiane ed hanno una periodicità significativa e non burocratica (cioè dettate dalle necessità che risultino idonee allo scopo e non routinarie)».

Fatte salve quelle violazioni così macroscopiche da costituire «pericolo grave e imminente», tali da giustificare la sospensione delle lavorazioni, la gestione dei rischi - ribadisce la Corte - non va confusa con quelli che sono propri e specifici ruoli del committente e del datore di lavoro, che non sono e non possono essere gestiti dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

«In altri termini, in tutti gli altri casi estranei a tale ultima previsione normativa, da considerarsi di chiusura, l'alta vigilanza del coordinatore per l'esecuzione viene in rilievo laddove si sia in presenza di un rischio interferenziale, sia cioè in atto una lavorazione che vede contemporaneamente al lavoro più imprese, con un aumentato rischio antinfortunistico reciproco. Egli assume la funzione più generale di garante sulle situazioni di pericolo nel cantiere, indipendentemente dalle lavorazioni in corso, solo nei casi di macroscopiche carenze organizzative o di attuazione della normativa antinfortunistica, direttamente riscontrate, che, ai sensi dell'art. 92 lett. f) determinino una situazione di pericolo grave ed imminente, che gli impone di sospendere le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate».

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