È stato approvato in commissione Bilancio alla Camera un emendamento al decreto Sostegni bis (Dl 73 del 2021) che introduce un nuovo bonus edilizio, indirizzato ai beni immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (Dlgs 42 del 2004). Si tratta più precisamente di un credito d'imposta del 50% che si applica alle spese sostenute da privati detentori, a qualsiasi titolo, di immobili di interesse storico e artistico.
Uno sgravio che nasce - si legge nel nuovo articolo 65-bis proposto con l'emendamento approvato- «anche in ragione della crisi economica determinata dall'emergenza epidemiologica da Covid-19». A copertura dell'incentivo viene istituito, presso il ministero della Cultura, il Fondo per il restauro e per altri interventi conservativi sugli immobili di interesse storico e artistico soggetti alla tutela prevista dal Codice dei beni culturali e del paesaggio. Esigua la dotazione, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
Il testo dell'emendamento approvato
Da lunedì 12 luglio il testo del Ddl di conversione del Dl Sostegni bis sarà all'esame dell'Aula. Ricevuto il via libera da Montecitorio, il testo passerà all'esame di Palazzo Madama con scarse possibilità di ulteriori modifiche (il Dl va convertito entro il 24 luglio).
Bonus per la manutenzione, la protezione e il restauro
Se confermato, il credito d'imposta varrà per le spese sostenute negli anni 2021 e 2022 per la manutenzione, la protezione o il restauro degli immobili tutelati, «in misura pari al 50 per cento degli oneri rimasti a carico delle medesime persone fisiche, fino a un importo massimo complessivo del citato credito di 100.000 euro». Restano esclusi gli immobili utilizzati nell'esercizio di impresa.
Lo sgravio non è cumulabile con alcun altro contributo o finanziamento pubblico ed è incompatibile con la detrazione del 22% per le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate (art. 15, comma 1 lettera g del Tuir). Inoltre, il credito può essere ceduto, anche solo in parte, ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
Oltre alla conversione in legge, per l'operatività della misura occorre un decreto del ministro della Cultura, da emanare di concerto con il ministro dell'Economia, che stabilisca i criteri e le modalità di gestione e di funzionamento del Fondo, nonché le procedure per l'accesso alle relative risorse.
Nasce anche un indennizzo per gli immobili della città di Taranto aggrediti dalle polveri degli stabilimenti del gruppo Ilva
Con un altro emendamento al Ddl Sostegni bis, approvato in Commissione Bilancio, si prevede l'istituzione, nella previsione del ministero dello Sviluppo economico, di un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 2,5 milioni di euro per l'anno 2022, destinato al riconoscimento di un indennizzo per gli immobili di Taranto danneggiati dall'esposizione prolungata all'inquinamento provocato dagli stabilimenti siderurgici del gruppo Ilva.
Hanno diritto di accesso al fondo, nei limiti delle disponibilità finanziarie fissate per il 2021 e il 2022, i proprietari di immobili siti nei quartieri della città di Taranto, soggetti all'aggressione delle polveri provenienti dagli stabilimenti siderurgici, «in favore dei quali sia stata emessa sentenza definitiva di risarcimento dei danni, a carico di Ilva Spa, attualmente sottoposta ad amministrazione straordinaria». L'indennizzo è connesso ai maggiori costi di manutenzione degli stabili, alla riduzione delle possibilità di godimento dei propri immobili, nonché al deprezzamento subìto dagli stessi a causa delle emissioni inquinanti.
L'indennizzo è riconosciuto nella misura massima del 20 per cento del valore di mercato dell'immobile danneggiato e comunque per un ammontare non superiore a 30mila euro per ciascuna unità abitativa.
Il ministero dello Sviluppo economico dovrà emanare un decreto ad hoc, di concerto con il ministero dell'Economia, per stabilire le condizioni e le modalità per la presentazione della richiesta per l'accesso al fondo e per la liquidazione dell'indennizzo. Il decreto attuativo va emanato entro 60 giorni dalla conversione in legge del Dl Sostegni bis.
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