È stato pubblicato, dopo la registrazione alla Corte dei Conti, il decreto del ministro del Lavoro (n. 143 del 25 giugno 2021) che, in attuazione al Dl Semplificazioni del 2020 (Dl 76 del 2020), definisce il sistema di verifica della congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili.
Si dà così avvio al Durc di congruità. Per i cantieri pubblici, e anche per quelli privati di importo superiore a 70mila euro, dal 1° novembre 2021 sarà obbligatorio produrre il Durc di congruità, un documento che serve per verificare che l'incidenza della manodopera impiegata per l'esecuzione dei lavori sia congrua rispetto all'importo delle opere da eseguire. Si tratta di un sistema, già impiegato nella ricostruzione post-sisma nel Centro Italia, che ha l'obiettivo di contrastare l'eventuale impiego di lavoro nero nei cantieri.
La verifica di congruità è eseguita sulla base degli indici minimi di congruità riferiti alle singole categorie di lavori, come riportati nella Tabella allegata all'Accordo collettivo del 10 settembre 2020.
Rilascio dell'attestazione dalla Cassa Edile/Edilcassa
L'attestazione di congruità è rilasciata, entro dieci giorni dalla richiesta, dalla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, su istanza dell'impresa affidataria o del soggetto da essa delegato, ovvero del committente.
Per i lavori pubblici, la congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva è richiesta dal committente o dall'impresa affidataria in occasione della presentazione dell'ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell'impresa, prima di procedere al saldo finale dei lavori.
Per i lavori privati, la congruità dell'incidenza della manodopera deve essere dimostrata prima dell'erogazione del saldo finale da parte del committente. A tal fine, l'impresa affidataria presenta l'attestazione riferita alla congruità dell'opera complessiva.
IL DM DEL MINISTERO DEL LAVORO
Cosa accade in caso di mancata congruità: gli effetti sul Durc
Qualora non sia riscontrata la congruità, è previsto un meccanismo di regolarizzazione. Più nel dettaglio, qualora non sia possibile attestare la congruità, la Cassa Edile/Edilcassa a cui è stata rivolta la richiesta evidenzia analiticamente all'impresa affidataria le difformità riscontrate, invitandola a regolarizzare la propria posizione entro il termine di quindici giorni, attraverso il versamento in Cassa Edile/Edilcassa dell'importo corrispondente alla differenza di costo del lavoro necessaria per raggiungere la percentuale stabilita per la congruità.
La regolarizzazione nel termine previsto consente il rilascio dell'attestazione di congruità. Decorsi inutilmente i 15 giorni, l'esito negativo della verifica di congruità è comunicato ai soggetti che hanno effettuato la richiesta. La comunicazione riporta gli importi a debito e le cause di irregolarità. Conseguentemente, la Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente procede all'iscrizione dell'impresa affidataria nella Banca nazionale delle imprese irregolari (BNI). Qualora lo scostamento rispetto agli indici di congruità sia accertato in misura pari o inferiore al 5% della percentuale di incidenza della manodopera, la Cassa Edile/Edilcassa rilascia ugualmente l'attestazione di congruità previa idonea dichiarazione del direttore dei lavori che giustifichi tale scostamento.
L'impresa affidataria risultante non congrua ha la possibilità di dimostrare il raggiungimento della percentuale di incidenza della manodopera mediante esibizione di documentazione idonea ad attestare costi non registrati presso la Cassa Edile/Edilcassa, in base a quanto previsto nel citato Accordo collettivo del 10 settembre 2020.
In mancanza di regolarizzazione, l'esito negativo della verifica di congruità riferita alla singola opera, pubblica o privata, incide, dalla data di emissione, sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio per l'impresa affidataria del Durc on-line.
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