Semplificazioni bis: affidamento diretto fino a 139mila euro ma a professionisti con «esperienze analoghe»

L'appalto integrato resta in auge fino al 30 giugno 2023, anche per le opere del Pnrr

di Mariagrazia Barletta

Fino al 30 giugno 2023, relativamente ai servizi di architettura e ingegneria, progettazione compresa, la soglia per l'affidamento diretto resta fissa a 139mila euro e non è necessaria la consultazione di più operatori economici. Nessuna modifica alla soglia dei 139mila euro innalzata dal Dl cosiddetto Semplificazioni bis, ma con l'iter di conversione del decreto, alla Camera, si è provveduto ad introdurre una piccola correzione.

In particolare, le stazioni appaltanti, nel ricorrere all'affidamento diretto dei servizi di architettura ed ingegneria, devono non solo osservare il principio di rotazione, ma, nello scegliere il professionista cui affidare l'incarico, devono assicurarsi che sia «in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento». Gli operatori economici, possono anche essere individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione.

Il decreto Semplificazioni bis è stato approvato alla Camera venerdì scorso e arriva blindato a Palazzo Madama, dove non vi sarà spazio per modifiche in quanto il Dl va convertito entro il 30 luglio (la discussione in Aula al Senato è calendarizzata già per martedì 27 luglio).

Vediamo, dunque, alcune importanti misure, ormai definitive, che riguardano il tema degli appalti.

IL TESTO APPROVATO ALLA CAMERA

Appalto integrato in auge fino al 30 giugno 2023

Nessuna modifica per l'appalto integrato, che ritorna in auge fino al 30 giugno 2023. Il decreto cosiddetto «Semplificazioni bis» ha mantenuto in vita fino al 30 giugno 2023 alcune deroghe al Codice degli Appalti introdotte prima con lo «Sblocca cantieri» (Dl 32 del 2019) e poi con il «Dl Semplificazioni» del 2020 (Dl 76 del 2020).

Tra gli effetti del congelamento di alcune norme del Dlgs 50 del 2016, vi è la cancellazione, fino al 30 giugno 2023, del divieto di ricorso all'appalto integrato sancito dall'art. 59, comma 1 del Codice dei Contratti. A prevederla è l'articolo 52 del «Semplificazioni bis», che - sul fronte dell'appalto integrato - non ha subìto modifiche durante l'esame alla Camera.

Il ricorso all'appalto integrato è previsto (articolo 48 del Semplificazioni-bis) anche per le opere connesse al Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e al Piano nazionale per gli investimenti complementari (Pnc). Anche in questo caso non c'è stata alcuna inversione di rotta.

Per le opere del Pnrr e del Pnc è consentito l'affidamento della progettazione e dell'esecuzione dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica. In particolare, si prevedono due modalità operative: l'affidamento può avvenire mediante acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta oppure, in alternativa, mediante offerte aventi ad oggetto la realizzazione del progetto definitivo, del progetto esecutivo e il prezzo. In entrambi i casi, l'offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione definitiva, per la progettazione esecutiva e per l'esecuzione dei lavori.

Superpoteri fino al 2026 ai sindaci-commissari per interventi di edilizia scolastica

Nessuna modifica anche per i super-poteri affidati ai sindaci-commissari per la progettazione e realizzazione di interventi di edilizia scolastica, che restano prorogati - così come ha sancito il Dl - fino al 31 dicembre 2026. Fino a tale data, dunque, la progettazione e gli altri servizi di architettura ed ingegneria, anche se di importo pari o superiore a 40mila euro, possono essere aggiudicati con il criterio del prezzo più basso, derogando al Codice dei contratti pubblici (articolo 95, comma 3).

Il decreto Semplificazioni bis - va ricordato - è intervenuto sul Dl «Scuola» (articolo 7-ter del Dl 22 del 2020) spostando in avanti di cinque anni la scadenza entro la quale i sindaci, i presidenti di provincia e i sindaci delle città metropolitane, per la progettazione e realizzazione di interventi di edilizia scolastica, possono essere considerati commissari straordinari, con funzioni di stazione appaltante, e con ampi poteri di deroga rispetto alle disposizioni del Codice dei contratti pubblici (Dlgs. 50 del 2016).

Atti digitali per il direttore dei lavori

Con un emendamento approvato alla Camera si stabilisce che le attività del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione e i relativi atti devono basarsi sull'uso di metodologie e strumentazioni elettroniche, in modo da poter garantire il collegamento con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'Anac. Sarà il regolamento di attuazione del Codice dei contratti (se mai vedrà la luce) a definire i dettagli della nuova misura.

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