Ad esclusione degli interventi di demolizione e ricostruzione, la sostituzione di infissi - in qualità di intervento "trainato" - beneficia del Superbonus anche nell'ipotesi di spostamento e variazione delle dimensioni delle bucature, purché, però, la superficie "totale" degli infissi nella situazione post intervento sia minore o uguale a quella ex ante. Ciò a garanzia del principio di risparmio energetico.
Ad affermarlo è l'Agenzia delle Entrate con una recente risposta ad un interpello (n. 524 del 2021).
L'amministrazione finanziaria - sentito il ministero dello Sviluppo economico - ritiene che nella disciplina della maxi-detrazione rientrino anche gli interventi su serramenti e infissi purché siano "trainati". A tali condizioni, il beneficio fiscale vale anche per i nuovi serramenti con geometria e dimensioni diverse rispetto a quelli esistenti.
«Come nell'ecobonus, l'intervento deve configurarsi come sostituzione di componenti già esistenti o di loro parti e non come nuova installazione», viene ancora precisato nella risposta al contribuente.
Ovviamente, resta fermo che la qualificazione delle opere edilizie spetta al Comune, o altro ente territoriale competente in tema di classificazioni urbanistiche, ma - premette l'Agenzia delle Entrate - è necessario che gli interventi edilizi da eseguire siano inquadrabili nella categoria della "ristrutturazione edilizia" così come definita dal Tu Ediliza (Dpr 380 del 2001). Inoltre, dal titolo autorizzativo deve risultare che l'intervento non sia di nuova costruzione.
di Mariagrazia Barletta
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