Con la pubblicazione della legge di conversione del decreto Semplificazioni bis (Dl 77 del 2021) sono operative, per gli immobili di interesse culturale tutelati dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, alcune deroghe ai requisiti igienico-sanitari e alle altezze minime dei locali di abitazione. Le deroghe riguardano dunque i requisiti stabiliti dal decreto del ministero della Salute del 5 luglio 1975.
Si tratta di semplificazioni di non poco conto, in vigore dal 31 luglio, che rendono più semplici le ristrutturazioni e i cambi di destinazione d'uso in immobili di interesse culturale e dunque vincolati, favorendo la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente.
In cosa consistono le deroghe per altezze minime e rapporti aeroilluminanti
Relativamente agli immobili di interesse culturale, sottoposti a tutela ai sensi del Dlgs 42 del 2004, le deroghe sono di diverso tipo. Per cominciare, consentono di avere un'altezza minima interna utile dei locali adibiti ad abitazione pari 2,4 metri, riducibili a 2,2 metri per i corridoi, i disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti e i ripostigli. Il Dm del 1975 - va ricordato - fissa in 2,70 metri (2,55 per i comuni montani oltre i mille metri) l'altezza minima dei locali di abitazione e in 2,40 metri l'altezza minima per corridoi, disimpegni, bagni e ripostigli.
Oltre alle altezze minime, alcuni "sconti", sempre riservati agli immobili di interesse culturale sottoposti a vincolo, riguardano anche i rapporti aeroilluminanti. Il valore di fattore luce diurna medio non deve essere inferiore all'1 per cento e, comunque, la superficie finestrata apribile non deve essere inferiore a un sedicesimo della superficie del pavimento. In questo caso, la possibilità di deroga è cospicua in quanto il valore di fattore di luce diurna medio è dimezzato (si passa dl 2 all'1%) e il rapporto tra superficie finestrata apribile e superfice di pavimento passa da 1/8 a 1/16.
I RIFERIMENTI NORMATIVI
Le deroghe valide per gli immobili di interesse culturali sottoposti a tutela sono contenute nel
• Decreto legge 77 del 2021 convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.
- articolo 51, comma 1, lettera f-bis
La semplificazione per gli immobili ante ?75 ubicati nelle zone A o B si veda il
• Decreto legge 76 del 2020 convertito con la legge 11 settembre 2020, n. 120
- articolo 10, comma 2
La segnalazione certificata di agibilità fa riferimento alle dimensioni legittimamente preesistenti
Inoltre, ai fini della presentazione e del rilascio dei titoli abilitativi per il recupero e per la qualificazione edilizia degli immobili di interesse culturale sottoposti a tutela e della segnalazione certificata della loro agibilità, si fa riferimento alle dimensioni legittimamente preesistenti anche nel caso di interventi di ristrutturazione e di modifica di destinazione d'uso.
Quest'ultima, non trascurabile, semplificazione amplia il campo di azione di una disposizione che era contenuta nel Dl Semplificazioni dello scorso anno (Dl 76 del 2020) e riservata agli immobili realizzati prima dell'entrata in vigore del Dm 5 luglio 1975 e ubicati nelle zone A o B di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili, in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali.
Per tali immobili, difatti, il Dl 76 del 2020 ha stabilito che ai fini della presentazione e del rilascio dei titoli abilitativi per il recupero e la qualificazione edilizia e della segnalazione certificata della loro agibilità, si fa riferimento alle dimensioni legittimamente preesistenti.
Va ricordato infine che quest'ultima misura del 2020 si inquadra nell'ambito di una norma di interpretazione autentica del decreto del ministro della Sanità del 5 luglio 1975, contenuta appunto nel Dl 76 del 2020. Questa norma ha previsto che fino all'emanazione del decreto destinato a definire le prestazioni di carattere igienico-sanitario degli edifici (il Dm, mai emanato, era previsto dal Dl cosiddetto Scia 2), i requisiti di altezza minima e igienico-sanitari dei locali di abitazione fissati dal Dm del 5 luglio 1975 non si applicano agli immobili ubicati nelle zone omogenee A o B se realizzati prima dell'entrata in vigore del Dm Salute del '75.
di Mariagrazia Barletta
pubblicato il: