Dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre, data in cui cessa lo stato di emergenza, i lavoratori che fanno ingresso nello studio professionale o in qualunque luogo in cui si svolge l'attività lavorativa devono esibire, su richiesta, il «green pass». Lo stesso obbligo vale anche per tutti coloro che svolgono la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato in un luogo di lavoro privato, anche sulla base di contratti esterni.
È quanto stabilisce il Dl sulla sicurezza del lavoro in ambito pubblico e privato (Dl 127 del 2021), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 21 settembre. Ad essere esclusi dai nuovi obblighi sono solo i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.
Ai clienti che entrano nello studio professionale non è richiesta la certificazione verde Covid, il cui possesso è invece obbligatorio, come si diceva, per i lavoratori che, a qualsiasi titolo, entrano nel luogo di lavoro privato.
Sono i datori di lavoro a verificare il rispetto nelle nuove prescrizioni, che devono anche definire, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche sui lavoratori, anche a campione, prevedendo prioritariamente, dove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro. Con un atto formale il datore di lavoro deve anche individuare i soggetti incaricati dell'accertamento delle violazioni degli obblighi, i quali sono tenuti ad avvertire il prefetto che irroga le dovute sanzioni.
I lavoratori (sono esclusi coloro che svolgono attività formativa o volontaria), qualora non abbiano la certificazione verde al momento dell'accesso al luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione del «green pass». Ciò vale fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.
Per i lavoratori interni allo studio, la sanzione per mancato possesso di «green pass» oscilla tra 600 e 1500 euro. Per i datori di lavoro che non osservano le nuove disposizioni o che non definiscono entro il 15 ottobre le modalità operative per applicarle, la sanzione va da 400 a 1.000 euro, raddoppiabile in caso di reiterata violazione.
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