Beneficiano del bonus facciate i soli prospetti visibili da strade destinate all'uso pubblico, cioè fruibili dalla generalità dei passanti. Lo sgravio, pertanto, non può essere esteso alle spese sostenute per gli interventi realizzati sulle facciate interne - anche di pregio - che però sono destinate al godimento di un numero definito di utenti o clienti.
A dirlo è l'Agenzia delle Entrate con la risposta ad un interpello, presentato da una società proprietaria di un complesso immobiliare di categoria catastale A9 (Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici), parzialmente destinato a museo. In particolare, il contribuente chiede se il bonus al 90% può essere applicato alle facciate interne che, pur non essendo visibili da una strada ad uso pubblico, sono comunque visibili dagli utenti del museo, tra l'altro inserito in un circuito turistico regionale.
Agenzia delle Entrate, risposta all'interpello 606
La risposta dell'Agenzia delle Entrate è negativa: le facciate interne, se non visibili da strade pubbliche ma solo da un numero limitato di persone, nel caso specifico gli utenti diretti al museo, non possono godere della detrazione al 90% delle spese sostenute.
Le motivazioni dell'esclusione sono da ricercare - secondo l'amministrazione finanziaria - nei contenuti della circolare2/E del 14 febbraio 2020, con cui l'Agenzia delle Entrate ha fornito molti chiarimenti in merito al bonus facciate.
La risposta dell'interpello ricorda che, secondo il citato documento di prassi, il bonus facciate riguarda gli interventi effettuati sull'involucro esterno visibile dell'edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno). La detrazione non spetta invece sulle facciate interne dell'edificio fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico. Devono pertanto considerarsi escluse le spese sostenute per gli interventi sulle superfici confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni.
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