Al via il credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro e l'acquisto di Dpi

Per le domande online c'è tempo fino al 4 novembre 2021

A partire da oggi 4 ottobre è possibile presentare la domanda per accedere al credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione introdotto dal decreto "Sostegni-bis". 

A comunicarlo è l'Agenzia delle Entrate con una nota che fa seguito al provvedimento con cui il 15 luglio scorso l'amministrazione finanziaria ha approvato il modello e ha definito le modalità di accesso al nuovo credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi utilizzati per garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19. Sono agevolabili le spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021. 

IL MODELLO LE ISTRUZIONI

Chi può usufruire del credito d'imposta

I beneficiari del credito d'imposta sono gli esercenti attività d'impresa, arti e professioni, gli enti non commerciali - compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti - e le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale.

Le spese ammesse

Il credito d'imposta per la sanificazione spetta per le spese sostenute per:

  • la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
  • la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell'ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai soggetti beneficiari;
  • l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
  • l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
  • l'acquisto di dispositivi di sicurezza come termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea. Sono incluse le eventuali spese di installazione;
  • l'acquisto di dispostivi impiegati per garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, incluse le eventuali spese di installazione.

Entità del bonus

Il credito spetta in misura pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021, fino a un massimo di 60mila euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2021. Per accedere al beneficio, è necessario comunicare all'Agenzia l'ammontare delle spese ammissibili sostenute in questi tre mesi, utilizzando l'apposito modello presente sul sito delle Entrate.

Come inviare la comunicazione

La comunicazione può essere trasmessa direttamente dal contribuente oppure da un intermediario, da oggi, 4 ottobre, e fino al 4 novembre 2021. Si potrà utilizzare sia il servizio Web presente nell'area riservata del sito delle Entrate, sia i tradizionali canali telematici dell'Agenzia. Entro 5 giorni l'amministrazione rilascerà una ricevuta che attesta la presa in carico della comunicazione o, altrimenti, lo scarto, con l'indicazione delle relative motivazioni.

Come utilizzare il credito

Il credito d'imposta può essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa oppure in compensazione, tramite modello F24 da presentare esclusivamente online mediante i servizi telematici dell'Agenzia. Al termine del periodo di presentazione delle comunicazioni, sulla base delle richieste pervenute, l'Agenzia determinerà e renderà nota, con uno specifico provvedimento, la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili.

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