Per il Superbonus, l'obbligo del visto di conformità è esteso anche nel caso in cui lo sgravio del 110% venga utilizzato dal beneficiario in detrazione nella propria dichiarazione dei redditi, tranne nei casi in cui la dichiarazione stessa sia presentata direttamente dal contribuente, attraverso la precompilata o tramite il sostituto d'imposta.
L'obbligo del visto di conformità si applica inoltre anche alla cessione del credito e allo sconto in fattura relativi alle detrazioni fiscali per lavori edilizi diversi da quelli che danno diritto al Superbonus.
È quanto si legge nel comunicato di Palazzo Chigi pubblicato dopo il Consiglio dei ministri di ieri, 10 novembre, che sintetizza le misure contenute nel Dl varato per contrastare le frodi nell'ambito dei bonus edilizi.
Aggiornamento del 12 novembre 2021
Il Dl anti-frodi è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'11 novembre ed è in vigore da oggi.
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Viene attivato inoltre un controllo preventivo da parte dell'Agenzia delle Entrate, che può sospendere fino a 30 giorni l'efficacia delle comunicazioni su cessioni del credito o su sconti in fattura ad essa inviate e che presentano particolari profili di rischio.
Viene disciplinata, razionalizzata e potenziata l'attività di accertamento e di recupero da parte dell'Agenzia delle Entrate, relativamente alle detrazioni e cessioni dei crediti per lavori edilizi ed ai contributi a fondo perduto previsti dall'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto "decreto rilancio").
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