Superbonus, in caso di Sal i lavori possono continuare anche ad agevolazione scaduta, ma vanno terminati

di Mariagrazia Barletta

Nel caso di interventi ammessi al Superbonus, quando si opta per lo sconto in fattura o per la cessione del credito utilizzando il meccanismo degli Stati di avanzamento lavori (Sal), i relativi lavori possono continuare anche dopo il termine di vigenza dell'agevolazione, purché vengano completati. La mancata ultimazione determina il recupero dell'agevolazione indebitamente fruita.

È il principio espresso dal sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Federico Freni in risposta ad un'interrogazione presentata in commissione Finanze da Gian Mario Fragomeli

Nell'interrogazione, in riferimento al Superbonus, si ipotizza il caso di un «contribuente che esegue i lavori, pagando nel corso di essi acconti coerenti con gli Stati di avanzamento dei lavori (Sal) non inferiori al 30 per cento», come richiesto dalla normativa. Fermo restando l'ottemperanza a tutti i requisiti di legge, se il contribuente non riesce a portare a termine completamente tali lavori, «ha comunque diritto a godere dei relativi benefìci fiscali, senza dover restituire i benefìci sugli acconti corrisposti, anche sulla residua parte dei lavori eseguiti, ancorché non raggiungano il 100 per cento di quelli preventivati»?

IL TESTO DELLA RISPOSTA

La risposta del sottosegretario fa riferimento principalmente alla circolare 8 agosto 2020, n. 24/E dell'Agenzia delle Entrate e al comma 7-bis dell'articolo 121 del Dl Rilancio. La prima afferma che la detrazione si applica alle spese sostenute per gli interventi « trainanti » e « trainati » del Superbonus nel periodo di vigenza dell'agevolazione, indipendentemente dalla data di avvio e di ultimazione degli interventi cui le spese si riferiscono. Il secondo stabilisce che l'opzione per la cessione del credito e per lo sconto in fattura possa essere esercitata anche con riferimento alle spese sostenute nell'anno 2022.

Anche se le norme non stabiliscono il termine entro il quale i lavori debbano essere ultimati ai fini del consolidamento della detrazione o dell'esercizio dell'opzione per una delle modalità alternative alla fruizione diretta della detrazione, come già precisato in diverse occasioni, è necessario che gli interventi vengano comunque ultimati. Viene confermato nella risposta.

È sempre necessario che gli interventi oggetto dell'agevolazione siano effettivamente completati e tale condizione sarà ovviamente verificata dall'amministrazione finanziaria in sede di controllo. La mancata effettuazione degli interventi, come l'assenza di qualsiasi altro requisito richiesto dalla norma determina il recupero della detrazione indebitamente fruita con l'applicazione di interessi e sanzioni. E questo vale anche nel caso in cui si sia optato per lo sconto in fattura o per la cessione del credito d'imposta.

«Pertanto, alla luce delle osservazioni sin qui svolte - conclude il sottosegretario -, deve ritenersi possibile esercitare, in vigenza della agevolazione fiscale, l'opzione di cui al citato articolo 121 del decreto Rilancio relativamente ad un acconto corrispondente ad un Sal non inferiore al 30 per cento dell'intervento complessivo, ancorché i lavori saranno ultimati successivamente al predetto termine di vigenza dell'agevolazione, atteso che, l'applicazione della detrazione è subordinata, tra l'altro, alla condizione che gli interventi agevolabili siano realizzati nel rispetto dei requisiti richiesti».

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