Green pass: negli studi professionali può essere consegnato al datore di lavoro

La legge di conversione del Dl 127/2021 è stata pubblicata in Gazzetta ufficiale ed è in vigore dal 21 novembre

I lavoratori possono richiedere di consegnare al datore di lavoro copia della propria certificazione verde Covid-19 in modo da non doverla più esibire, durante il suo periodo di validità, all'ingresso in ufficio. È una delle novità apportate al Dl sulla sicurezza del lavoro in ambito pubblico e privato (Dl 127 del 2021) durante l'iter parlamentare. La legge di conversione è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 20 novembre ed è in vigore dal giorno successivo.

Dunque, fino al 31 dicembre 2021 (data in cui è prevista, salvo proroghe, la cessazione dello stato di emergenza) chiunque svolga un'attività lavorativa nel settore privato, ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro, deve possedere e esibire, su richiesta, il green pass. In alternativa, il lavoratore può decidere di consegnarne una copia al datore di lavoro in modo da semplificare le verifiche.

L'obbligo di esibizione della certificazione verde si applica anche «a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione, anche in qualità di discenti, o di volontariato» nei luoghi di lavoro privati, «anche sulla base di contratti esterni». Restano esclusi dai nuovi obblighi i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.

IL TESTO DEL DL 127/2021 COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE 165/2021

I datori di lavoro devono vigilare sul rispetto nelle nuove prescrizioni e devono aver già definito (bisognava farlo entro il 15 ottobre 2021) le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche sui lavoratori, anche a campione. Con un atto formale il datore di lavoro deve aver anche individuato i soggetti incaricati dell'accertamento delle violazioni degli obblighi, i quali sono tenuti ad avvertire il prefetto che irroga le dovute sanzioni.

Nel corso dell'esame al Senato è stata introdotta una modifica con la quale si specifica che il lavoratore ha diritto a completare la giornata lavorativa anche qualora, nel corso di essa, scada la validità del certificato verde.

I lavoratori (sono esclusi coloro che svolgono attività formativa o volontaria), qualora non abbiano la certificazione verde al momento dell'accesso al luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione del «green pass». Ciò vale, al momento, fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non è dovuta la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

Nel caso in cui i dipendenti siano meno di 15, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata legata alla mancata presentazione della certificazione verde, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per una durata pari a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione. Il periodo di sospensione non può superare i 10 giorni lavorativi, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso. 

La mancata definizione, da parte del datore di lavoro, delle modalità operative per l'organizzazione delle verifiche e il mancato svolgimento delle verifiche stesse comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria. La sanzione oscilla tra i 400 e i 1.000 euro. Nel caso della violazione del divieto di accesso al luogo di lavoro la sanzione va da 600 a 1.500 euro.

Per ogni illecito è previsto il raddoppio dei limiti minimi e massimi in caso di reiterazione della violazione.

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