Contributo a fondo perduto per i professionisti: ecco chi ha diritto alla terza tranche

Invio delle istanze dal 29 novembre fino al 28 dicembre 2021

di Mariagrazia Barletta

Arriva il contributo a fondo perduto cosiddetto «perequativo» (fino a 150mila euro), cui hanno diritto anche i professionisti in possesso di specifici requisiti. È diventata realtà la possibilità di accedere ai contributi a fondo perduto che il Dl Sostegni-bis aveva riservato a chi nel 2020 avesse, rispetto al 2019,  registrato un peggioramento del risultato economico di esercizio.

Un beneficio, dunque, che non fa leva sul fatturato, come i precedenti contributi a fondo perduto previsti sempre dall'ultimo Dl Sostegni, ma che invece prende in considerazione la riduzione dell'utile  o la maggiore perdita, rilevate dal confronto della dichiarazione dei redditi del 2020 rispetto a quella del 2019.

Chi ha diritto al contributo a fondo perduto «perequativo»

I requisiti per l'accesso al contributo a fondo perduto sono tre:

Requisito 1: risultato economico di esercizio

La misura del peggioramento del risultato economico che apre le porte al contributo a fondo perduto «perequativo» è stata determinata dal ministero dell'Economia con decreto del 12 novembre 2021, che l'ha fissata al 30%. Dunque, si ha diritto al beneficio se il risultato economico d'esercizio (non il fatturato, quindi) relativo al 2020 è inferiore almeno del 30% rispetto al risultato economico d'esercizio relativo al 2019.

Come si diceva, bisogna far riferimento a utili e perdite. Ad esempio, se nel 2019 il risultato economico
d'esercizio è un utile di 25mila euro e nel 2020 è stata registrata una perdita di 6mila euro, la differenza tra i due periodi è di 31mila euro. Dunque, il peggioramento del risultato economico è del 124%, quindi è soddisfatta la soglia minima del 30% fissata dal ministero dell'Economia.

Considerando l'assenza di perdite, ipotizziamo un utile di 30mila euro nel 2019 e un 2020 chiuso con un +20mila euro. La differenza tra i due risultati è di 10mila euro. In questo caso, nel 2020 il calo dell'utile è del 33,3%. Il requisito di accesso anche in questo caso è soddisfatto. Se invece l'utile nel 2019 è di 30mila euro e scende a 25mila euro nel 2020, dal confronto tra i due risultati di esercizio si rileva un peggioramento del 16,7%, quindi il contributo «perequativo» non spetta.

Se il 2019 è stato chiuso in perdita e il 2020 in utile, qualsiasi sia l'entità dell'utile, essendoci un miglioramento del risultato economico, non si ha diritto al contributo.

Requisito 2: ricavi e compensi

Il professionista deve aver conseguito, nell'anno 2019, un ammontare di ricavi o compensi non superiore a 10 milioni di euro.

Requisito 3: la dichiarazione dei redditi

Per accedere al contributo a fondo perduto la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 deve essere stata presentata entro il 30 settembre 2021. 

Esclusioni

Il contributo a fondo perduto «perequativo» non spetta se il professionista ha attivato la partita Iva successivamente al 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del Dl Sostegni bis) o se la partita Iva è stata chiusa alla data del 26 maggio 2021.

Entità del contributo

Il contributo va calcolato sulla base della differenza tra il risultato economico d'esercizio relativo al periodo
d'imposta 2019 e quello relativo al periodo 2020. Da tale differenza vanno decurtati gli eventuali contributi a fondo perduto già riconosciuti dall'Agenzia delle Entrate.

All'importo così ottenuto si applicano cinque diverse percentuali, variabili in base ai ricavi conseguiti nel 2019. Tale percentuale è pari al 30% se i ricavi e i compensi sono stati inferiori o pari a 100mila euro;
scende al 20% per ricavi e i compensi compresi fra 100mila e 400mila euro. Nel range 400mila - un milione di euro si attesta al 15% e scende al 10% nella fascia 1-5 milioni di euro. Per ricavi e compensi superiori a 5milioni la percentuale è del 5%.

Considerando l'esempio descritto in precedenza (risultato economico d'esercizio nel 2019 + 25mila euro e -6mila euro nel 2020). Alla differenza tra i due periodi di imposta, pari a 31mila euro, ed in assenza di ulteriori contributi/benefici ottenuti, si applica la percentuale del 30%, per cui l'ammontare del contributo è pari a 9.300 euro (31.000*0,3).

L'importo massimo del contributo è di 150mila euro.

L'invio della richiesta e la tempistica

Per la richiesta del contributo, i soggetti sono tenuti ad inviare l'istanza, esclusivamente mediante i canali telematici dell'Agenzia a partire dal 29 novembre e fino al 28 dicembre 2021 o tramite il servizio web disponibile nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" del sito internet delle Entrate a partire dal 30 novembre e fino al 28 dicembre 2021. L'Agenzia curerà anche il processo di erogazione del contributo.

Come spiegato nel provvedimento delle Entrate, inoltre, l'istanza può essere presentata solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 è stata presentata entro il 30 settembre 2021 e quella relativa al periodo in corso al 31 dicembre 2019 entro i 90 giorni successivi al termine di presentazione, comunque non oltre il 30 settembre 2021. Anche per il contributo "perequativo" il soggetto richiedente può scegliere, irrevocabilmente, se ottenere l'importo totale come accredito sul conto corrente bancario o postale a lui intestato oppure se optare per il credito d'imposta da utilizzare in compensazione tramite modello F24.

Provvedimento AdE del 29 novembre 2021

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