Legge europea: novità per l'adozione dei Sal e per i certificati di pagamento

La legge europea, approvata in via definitiva alla Camera lo scorso 22 dicembre, introduce alcune novità nell'ambito degli appalti pubblici. Tra queste, vi è anche la modifica di alcuni adempimenti, posti a carico del direttore dei lavori, dell'esecutore e del Responsabile del procedimento (Rup), riguardanti l'adozione degli Stati di avanzamento lavori (Sal) e l'emissione del certificato di pagamento, in acconto e in saldo dell'esecuzione del contratto in corso.

Più nel dettaglio, inserendo nuove disposizioni all'interno dell'articolo 113-bis del Codice dei contratti pubblici, la legge europea introduce la possibilità da parte dell'esecutore di comunicare alla stazione appaltante il raggiungimento delle condizioni contrattuali per l'adozione dello stato di avanzamento dei lavori, pur restando fermi i compiti del direttore dei lavori.

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Contestualmente alla verifica del raggiungimento delle condizioni contrattuali o contestualmente al ricevimento della comunicazione dell'esecutore, il direttore dei lavori adotta lo stato di avanzamento dei lavori. Nel caso di difformità tra le valutazioni del direttore dei lavori e quelle dell'esecutore in merito al raggiungimento delle condizioni contrattuali, il direttore dei lavori, a seguito di tempestivo accertamento in contraddittorio con l'esecutore, procede all'archiviazione della comunicazione da parte dell'esecutore oppure all'adozione dello stato di avanzamento dei lavori.

Il direttore dei lavori trasmette immediatamente lo stato di avanzamento dei lavori al Rup, che emette il certificato di pagamento contestualmente all'adozione dello stato di avanzamento dei lavori e, comunque, non oltre sette giorni dalla data della sua adozione, previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore e dei subappaltatori. Il Rup invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante, la quale procede al pagamento.

L'esecutore può emettere fattura al momento dell'adozione dello stato di avanzamento dei lavori. L'emissione della fattura da parte dell'esecutore non è subordinata al rilascio del certificato di pagamento da parte del Rup. Viene previsto, infine, che ogni certificato di pagamento emesso dal Rup sia annotato nel registro di contabilità.

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