Fino al 31 dicembre 2023, le procedure di affidamento dei contratti pubblici devono prevedere nei relativi documenti di gara apposite clausole per la revisione dei prezzi. L'obbligo, che nasce come ulteriore misura messa in campo dal Governo per affrontare il nodo dell'aumento eccezionale dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, si applica alle procedure i cui bandi o avvisi siano pubblicati a partire dal 27 gennaio 2022 e ai contratti, che non prevedono bandi o avvisi, i cui inviti a presentare le offerte siano inviati a partire sempre dal 27 gennaio.
I nuovi obblighi (fino a ieri l'inserimento nei documenti di gara della clausola di revisione dei prezzi era facoltativa) sono contenuti nel nuovo Dl Sostegni Ter, approdato in Gazzetta ufficiale durante la notte del 27 gennaio e andato in vigore lo stesso giorno della pubblicazione. Più nel dettaglio, la misura è contenuta nell'articolo 29 del decreto. Va ricordato che altre disposizioni sul caro-prezzi erano state già messe a punto dal Governo con il Dl Sostegni bis, cui ha fatto seguito il Dm del Mims (Dm 11 novembre 2021) che rileva l'aumento dei prezzi dei principali materiali da costruzione registrato nel primo semestre del 2021 rispetto alla media dei prezzi del 2020.
Il Dl Sostegni ter pubblicato in Gazzetta ufficiale
Come funziona la revisione dei prezzi
Con le nuove disposizioni inserite nel Dl Sostegni Ter, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al 5% rispetto al prezzo rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta.
Le variazioni sono inoltre valutate sulla scorta dei decreti che il Mims è tenuto a emanare ogni sei mesi (31 marzo e il 30 settembre di ciascun anno) per registrare le oscillazioni dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi. Tali decreti dovranno tenere in considerazione le elaborazioni effettuate dall'Istituto nazionale di statistica. L'Istat, difatti, entro i prossimi 90 giorni, dovrà definire la metodologia di rilevazione delle variazioni dei prezzi dei materiali edili.
La compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nei 12 mesi precedenti al decreto (varato su base semestrale) del Mims, e nelle quantità accertate dal direttore dei lavori.
Pubblicato in "Gazzetta" il decreto semestrale del Mims con le variazioni dei prezzi, l'appaltatore ha 60 giorni di tempo per presentare l'istanza di compensazione alla stazione appaltante, sempre che i lavori siano eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel relativo cronoprogramma.
Il ruolo del direttore dei lavori
Il direttore dei lavori è tenuto a verificare sia l'eventuale effettiva maggiore onerosità dei lavori eseguiti (l'appaltatore, con adeguata documentazione, deve dimostrare di aver subìto il rincaro dei materiali non previsto in sede di offerta) sia che l'esecuzione dei lavori sia avvenuta nel rispetto dei termini indicati nel cronoprogramma.
Extra-costi coperti all'80%
Laddove la maggiore onerosità provata dall'esecutore sia relativa ad una variazione percentuale inferiore a quella riportata nel decreto Mims, la compensazione è riconosciuta limitatamente alla predetta inferiore variazione e per la sola parte eccedente il 5%. Il maggior costo è coperto all'80%.
Se l'extra-costo supera la variazione percentuale riportata nel Dm Mims, la compensazione è riconosciuta nel limite massimo pari alla variazione riportata nel decreto stesso, per la sola parte eccedente il 5% e in misura pari all'80 per cento di tale eccedenza.
Va fatto notare che con l'ultimo Dm Mims sulla revisione dei prezzi (decreto 11 novembre 2021), ai fini del calcolo del prezzo unitario, la variazione percentuale dei prezzi veniva depurata di una percentuale variabile dall'8 al 10% che restava a carico dell'appaltatore, ora questa percentuale scende al 5%. Con le nuove disposizioni, inoltre, la parte eccedente la percentuale del 5% verrà assorbita per l'80% (non più per il 50%) dalle stazioni appaltanti.
Esclusioni
Sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta. La compensazione non è soggetta al ribasso d'asta ed è al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.
Linee guida per la revisione dei prezzari entro il 30 aprile 2022
Il Dl Ristori ter prevede l'emanazione, entro il 30 aprile 2022, di un decreto del Mims, da adottare previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Istat e sancita l'intesa in Conferenza Stato-Regioni, contenente le modalità da seguire per la determinazione dei prezzari regionali.
Voci dei prezzari aggiornabili dalla stazione appaltante
In attesa della revisione dei prezzari regionali in base alle linee guida ministeriali, le stazioni appaltanti possono, sulla scorta delle rilevazioni delle variazioni dei prezzi dei materiali effettuate dal Mims su base semestrale e per i soli contratti relativi a lavori, incrementare o ridurre i prezzi delle voci contenute nei prezzari in vigore.
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