È diventato operativo il nuovo bonus edilizio, introdotto dal cosiddetto Dl Sostegni bis (Dl 73 del 2021) e indirizzato ai beni culturali immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (Dlgs 42 del 2004). Si tratta più precisamente di un credito d'imposta del 50% che si applica alle spese sostenute da privati detentori, a qualsiasi titolo, di immobili di interesse storico e artistico.
Le istanze per l'ottenimento del bonus possono essere inviate dal 1° al 28 febbraio via Pec all'indirizzo fondorestauro©mailcert.beniculturali.it, utilizzando l'apposito modulo pubblicato sul sito della Direzione generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio.
Gli interventi ammessi
Il bonus vale per le spese sostenute negli anni 2021 e 2022 per la manutenzione, la protezione o il restauro di beni culturali immobili. Lo sgravio è pari al 50 per cento delle spese sostenute da persone fisiche, fino ad un massimo di 100mila euro per ciascun immobile. Bisogna inoltre fare i conti anche con le risorse disponibili, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
Più nel dettaglio, sono agevolabili i seguenti interventi: esecuzione restauri di cui all'articolo 29 del Codice; realizzazione di impianti che concorrono ad un miglioramento della sicurezza e della conservazione del bene, con esclusione di quelli di mero adeguamento funzionale e tecnologico; eliminazione delle barriere architettoniche.
Le domande, rispondenti ai criteri stabiliti dalla legge e dal decreto attuativo, saranno accolte fino ad esaurimento delle risorse disponibili in ciascun periodo di imposta. Restano esclusi gli immobili utilizzati nell'esercizio di impresa.
Inoltre, i lavori sugli immobili devono essere approvati dalla Soprintendenza, ai sensi dell'articolo 21 del Codice dei Beni culturali e del Paesaggio.
Invio delle istanze
Le istanze per il riconoscimento del credito d'imposta sono presentate in via telematica, dal 1° al 28 febbraio dell'anno successivo a quello in cui è stata sostenuta la spesa per la realizzazione dell'intervento conservativo. Vanno inviate al Ministero della Cultura - Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio (Dg Abap).
Nell'istanza, sottoscritta digitalmente dal richiedente, sono indicati: gli estremi del provvedimento di tutela; la copia del provvedimento di autorizzazione, ai sensi dell'articolo 21 del Codice, degli interventi per i quali si chiede il riconoscimento del credito d'imposta; la data di inizio e di fine dei lavori; il costo complessivo dell'intervento; l'elenco delle lavorazioni, ciascuna con il relativo costo, per le quali si chiede il credito d'imposta; e l'attestazione di effettività delle spese sostenute. La documentazione è contenuta in un documento apposito pubblicato dalla Dg Abap.
Istruttoria
Entro il 10 marzo, la direzione generale Abap trasmette le istanze alle Soprintendenze Archeologia belle arti e paesaggio territorialmente competenti sulla base dell'ubicazione del bene. Le Soprintendenze curano l'istruttoria delle istanze trasmesse, verificandone l'ammissibilità
Incompatibilità
Lo sgravio non è cumulabile con alcun altro contributo o finanziamento pubblico ed è incompatibile con la detrazione del 22% per le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate (art. 15, comma 1 lettera g del Tuir).
Il fondo
A copertura dell'incentivo, il Dl Sostegni bis ha istituito, presso il ministero della Cultura, il Fondo per il restauro e per altri interventi conservativi sugli immobili di interesse storico e artistico soggetti alla tutela prevista dal Codice dei beni culturali e del paesaggio. Piuttosto esigua, però, la dotazione che, come si diceva, è pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022
Cessione
Il credito potrà essere ceduto, anche solo in parte, ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. Sarà proprio il Dm Cultura-Economia a stabilire i criteri e le modalità di gestione e di funzionamento del Fondo, nonché le procedure per l'accesso alle relative risorse.
Di Mariagrazia Barletta
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