Superbonus e bonus "minori": in "Gazzetta" il Dm con i nuovi prezzi-soglia per gli interventi di efficientamento

di Mariagrazia Barletta

È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 16 marzo il decreto del ministero della Transizione ecologica che stabilisce i tetti massimi da considerare nelle asseverazioni della congruità delle spese per gli interventi di efficientamento beneficianti del Superbonus e dei bonus edilizi cosiddetti "minori". 

I nuovi costi massimi si applicano agli interventi i cui «titoli edilizi» vengono presentati dopo l'entrata in vigore del Dm, con il quale - va ricordato - viene sostituito l'allegato I del Dm Requisiti tecnici (Dm 6 agosto 2020). Il decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione in "Gazzetta", ossia il 15 aprile 2022.

Dm Mite 14 febbraio 2022

Ai fini dell'asseverazione della congruità delle spese, i tetti massimi contenuti nel Dm Mite si applicano agli sgravi anche "minori" (nello specifico: ecobonus e bonus facciate) quando si opta per la cessione del credito o per lo sconto in fattura. Per gli interventi dell'ecobonus, si utilizzano anche in caso di fruizione diretta delle detrazioni. I massimali individuati aggiornano quelli già vigenti per l'ecobonus, aumentandoli almeno del 20%. 

Per tutti i costi non previsti nel decreto si fa riferimento ai i prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome o ai listini delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti o ai prezzari della casa editrice Dei. 

Dunque, il tecnico abilitato assevera la congruità delle spese nel rispetto dei costi massimi specifici per tipologia di intervento contenuti all'allegato A al Dm. Per gli interventi di installazione di impianti fotovoltaici, di sistemi di accumulo dell'energia elettrica e di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, i limiti sono quelli già individuati dal Dl Rilancio.

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