Con comunicazione dello scorso 14 marzo, l'Anac ha ribadito la non conformità della procedura seguita per il concorso di progettazione per il nuovo centro direzionale della regione Siciliana (costo previsto di circa 425 milioni di euro) a Palermo, sottolineando che la nomina della commissione di concorso non può essere precedente alla data fissata per la scadenza delle offerte previste nel bando.
Per superare una difficoltà che più volte è stata motivo di contenziosi, l'Anac però suggerisce una via d'uscita, che potrebbe essere utilizzata non solo per il controverso concorso siciliano: far sì che i commissari possano conoscere i nomi dei concorrenti già in fase di accettazione dell'incarico, senza possibilità di collegamento degli stessi agli elaborati progettuali.
«La nomina della Commissione di concorso - afferma l'Anticorruzione - non può essere precedente alla data fissata per la scadenza delle offerte previste nel bando». «Questo, infatti, viola la normativa esistente che prescrive che la nomina dei commissari deve avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, al fine di garantire l'anonimato dei commissari nella fase partecipativa».
Secondo il responsabile del procedimento, la scelta della Regione è stata motivata dalla volontà di evitare che si conoscano eventuali conflitti d'interesse solo nella fase finale del concorso, con rallentamenti di tempi e necessità di riavviare eventualmente tutto l'iter.
Per Anac, tale impasse non può essere superata con la nomina anticipata. «La conoscenza dei commissari ab origine potrebbe, invece, influenzare la decisione di partecipare alla gara nonché agevolare la predisposizione dell'offerta, e le vicende verificatesi parrebbero confermare tale rischio», scrive Anac. «Inoltre, dinanzi alla conoscibilità della commissione, l'operatore in eventuale conflitto d'interesse dovrebbe astenersi dal partecipare alla gara, con ricadute in tema di libertà di iniziativa economica e tutela della concorrenza».
L'Autorità suggerisce, invece, alla Regione «una soluzione maggiormente garantista». Ossia la «conoscibilità del nome dei concorrenti da parte dei commissari, nella fase di accettazione dell'incarico, senza possibilità di collegamento degli stessi agli elaborati progettuali, applicando in via analogica la disciplina dei concorsi pubblici». «Tale prospettazione - conclude Anac - configurerebbe un onere di astensione del commissario in caso di conflitto d'interessi con un operatore, che possa derivare anche da pregressi rapporti lavorativi, e non la mancata partecipazione (o esclusione) dell'operatore».
La scelta della regione Siciliana di nominare la commissione prima della conclusione del termine per la consegna degli elaborati era già stata bocciata dall'Anticorruzione con delibera del 21 dicembre 2021.
Il concorso
Il concorso (in due gradi, svolto nel rispetto dell'anonimato dei concorrenti) per il nuovo centro direzionale viene bandito dalla regione ad agosto 2020. Il 12 marzo 2021 la procedura giunge al traguardo della proclamazione dei vincitori, previa decrittazione dei documenti amministrativi. Risulta al primo posto il gruppo con a capo Tekne S.p.A, di cui fanno parte: Leclercq Associes, Nicolas Laisnè, Clement Blanchet, BASE, Giuseppe Firemi e Gianfranco Maranto.
Nella ricostruzione fatta da Anac, si apprende che «con esposto acquisito al protocollo Anac n. 32465 del 20.04.2021, indirizzato anche alla Procura della Repubblica di Palermo e alla Corte dei Conti, alcuni consiglieri regionali trasmettevano l'interrogazione presentata al presidente della Regione Sicilia, nella quale si chiedevano chiarimenti in merito alla procedura in oggetto. In particolare segnalavano una situazione di conflitto sussistente tra il presidente della Commissione giudicatrice Arch. M.M. ed il mandante del gruppo risultato vincitore del concorso ovvero F.L. di Leclercq Associes stante la pregressa collaborazione lavorativa tra i medesimi».
Al di là dei presunti conflitti, viene rilevata una violazione dell'articolo 77 comma 7 D.lgs. 50/2016 - norma applicabile anche al concorso di progettazione - ai sensi del quale la nomina dei commissari deve avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, al fine di garantire l'anonimato dei commissari nella fase partecipativa.
L'Anac già a dicembre aveva rilevato che «l'eventuale conflitto d'interessi sussistente tra operatore e commissario, che possa derivare anche da pregressi rapporti lavorativi, comporta l'onere di astensione del commissario, come prescritto dall'art. 42 del Codice, e non la mancata partecipazione (o esclusione) dell'operatore, prevista dall'ordinamento solo come extrema ratio».
«Ulteriore criticità - rilevava sempre l'Anac a dicembre - attiene alle false dichiarazioni rese dal vincitore del concorso F.L. nonché dal 2' classificato R.R. e dal 4' classificato X.D.G. in merito all'insussistenza di rapporti di lavoro presenti e passati con i componenti della Commissione giudicatrice». «Sotto altro profilo rileva anche la falsa dichiarazione - scrive sempre l'Anac - resa dal Presidente della Commissione nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 14.04.2021, ovvero quasi un mese dopo la pubblicazione della graduatoria provvisoria in merito all'assenza di rapporti lavorativi presenti o passati con i concorrenti risultati tra i primi cinque classificati».
Il Rup ha provveduto all'esclusione dalla gara del vincitore nonché del 2° e 4° classificato e alla riformulazione della graduatoria provvisoria, previo annullamento della precedente graduatoria e alla contestuale aggiudicazione provvisoria in favore del nuovo primo classificato Studio Transit s.r.l. La graduatoria provvisoria è intanto ferma al 28 agosto 2021.
Per l'intera ricostruzione della vicenda si rimanda alla delibera Anac 79 del 6 dicembre 2021.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
pubblicato il: