Il Sostegni ter è legge: bonus con tre cessioni, obbligatorio il Ccnl oltre i 70mila euro

di Mariagrazia Barletta

Se l'importo dei lavori supera i 70mila euro, la mancata applicazione dei contratti collettivi del settore edile preclude l'accesso ai bonus edilizi. Confermate le maxi-sanzioni per i tecnici che dichiarano il falso o omettono informazioni rilevanti nell'asseverare la congruità delle spese (anche per i bonus cosiddetti minori) e il rispetto dei requisiti richiesti dalla legge per gli interventi di efficientamento energetico e antisismici del Superbonus. Passa intatto anche l'obbligo, per i professionisti impegnati nelle pratiche del Superbonus, di stipulare polizze con massimale commisurato all'importo dello specifico intervento.

Sono alcune delle misure contenute nel decreto Sostegni ter diventato legge. Il provvedimento è stato infatti approvato in via definitiva dalla Camera martedì 22 marzo.

Il testo approvato alla Camera

Contratti collettivi obbligatori per beneficiare dei bonus edilizi

Niente bonus edilizi per i lavori di importo superiore a 70mila euro se l'impresa non applica i contratti collettivi del settore edile, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali più rappresentative sul piano nazionale. La novità, che era contenuta nel Dl Antifrodi-bis (Dl 13 del 2022), ora confluisce interamente nella legge Sostegni ter. L'obiettivo della misura, che acquista efficacia dal 27 maggio 2022,  è «incrementare i livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro».

I lavori sottoposti alla nuova restrizione sono quelli elencati nell'allegato X al DLgs 81 del 2008. Vi rientrano - va ricordato - i lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici. Fanno parte dei lavori elencati nell'allegato anche il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati.

Non solo il Superbonus: sono diversi i bonus edilizi che decadono se l'impresa non applica il contratto nazionale o territoriale. Il nuovo obbligo riguarda infatti anche: la nuova detrazione del 75% per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche, il bonus ristrutturazioni (anche in accoppiata con il bonus mobili), l'eco-bonus e il sisma-bonus ordinari, il bonus facciate, l'installazione di impianti fotovoltaici e di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici. Il nuovo Dl fa inoltre riferimento anche al bonus per le sistemazioni a verde e per la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

Tali incentivi possono essere riconosciuti solo se «nell'atto di affidamento dei lavori è indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.81». Inoltre, il contratto collettivo applicato va riportato nelle fatture emesse, relative all'esecuzione dei lavori. All'Agenzia delle Entrate, che può avvalersi anche dell'aiuto dell'Inps, delle Casse edili e dell'Ispettorato nazionale del lavoro, spettano i poteri di verifica sui nuovi obblighi. 

Confermato l'inasprimento delle sanzioni per i professionisti-asseveratori

La legge conferma l'inasprimento delle sanzioni per i professionisti chiamati ad asseverare la congruità delle spese (anche per i bonus cosiddetti minori) e il rispetto dei requisiti richiesti dalla legge per gli interventi di efficientamento energetico e antisismici del Superbonus.

Sono previsti la reclusione da due a cinque anni e una multa da 50mila a 100mila per i professionisti che espongono informazioni false o omettono di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso oppure attestano falsamente la congruità delle spese. La pena può essere aumentata se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri.

Polizze con massimale commisurato all'importo specifico intervento

Per i tecnici, il massimale della polizza di assicurazione della responsabilità civile non va più commisurato al numero di attestazioni o asseverazioni rilasciate e non si fa più riferimento al valore minimo di 500mila euro.  Con le nuove regole, il massimale deve essere almeno pari all'importo dell'intervento per quale il professionista redige attestazioni o asseverazioni. In altre parole, i tecnici asseveratori del Superbonus sono tenuti a sottoscrivere, per ogni intervento, polizze assicurative con massimale pari all'importo dei lavori stessi.

Bonus edilizi, confermato il limite di tre cessioni

Tre le possibilità di cessione, di cui due in modalità "controllata", ossia effettuate solo verso le banche, le imprese di assicurazione o gli intermediari finanziari. Anche l'alleggerimento della stretta sulla cessioni per Superbonus e bonus cosiddetti "minori", inserita inizialmente nel il Dl Antifrodi bis, confluisce nella legge Sostegni-ter. In caso di sconto in fattura, l'impresa può cedere il credito maturato solo altre due volte, ma esclusivamente alle banche, alle imprese di assicurazione e agli intermediari finanziari. Lo stesso vale per la cessione del credito: dopo la prima cessione a qualsiasi soggetto sono consentiti solo altri due passaggi, ma solo verso istituti controllati.

Opzione per la cessione e lo sconto in fattura entro il 29 aprile

Slitta al 29 aprile 2022 il termine entro cui va trasmessa all'Agenzia delle Entrate la comunicazione per l'esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o cessione del credito, relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro delle facciate, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.

Il rinvio riguarda, più nel dettaglio, le spese sostenute nel 2021, nonché le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese del 2020. Va ricordato che con il provvedimento del 3 febbraio 2022, l'amministrazione finanziaria aveva differito al 7 aprile 2022 il termine per la comunicazione dell'opzione, riconoscendo una proroga rispetto alla data originariamente prevista del 16 marzo.

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